CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAda-93-‘3;44-93-a-lle-P-€34-42, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peni. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. A mente di tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne segue che non è più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235) . Rilevato, altresì, che a nulla rileva la censura relativa alla mancata indicazione delle ragioni per cui il Tribunale abbia disposto la confisca tenuto conto che, come da granitico parere della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio aderisce, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. pen. la confisca può esser disposta per le cose la cui detenzione, come nel caso de quo, costituisca reato (Cfr. Sez. U., sent. N. 9149 del 03.07.1996, Rv. 205708). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicem