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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 34793/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15592/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1983/2023 depositata il 17/03/2023. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e le accettazioni delle parti controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 15592/2023 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 34793/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti e l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 23/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15592/2023 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 34793/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15592/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1983/2023 depositata il 17/03/2023. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e le accettazioni delle parti controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 15592/2023 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 34793/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti e l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15592/2023 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 34793/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34793/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris