CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 dicembre 1968
Cassazione n. 09199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7/12/1968 avverso la sentenza emessa il 11/1/2021 dalla Corte di appello di Perugia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che concludono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente proposto, l'appello avverso la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. In particolare, sostiene il ricorrente che la tardività della proposizione del ricorso in appello sarebbe dipesa dall'erronea indicazione della data di emissione della sentenza di primo grado indicata, nell'intestazione della sentenza, nel 27 novembre 2019, anziché in quella corretta del 20 novembre 2019. Il difensore dell'imputato avrebbe incolpevolmente confidato nella correttezza della suddetta indicazione temporale, conseguentemente incorrendo nella tardiva proposizione dell'appello. 2.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, sostenendo che il difensore, in quanto presente all'udienza dinanzi al Tribunale nel corso della quale era stata pronunciata la sentenza, era pienamente in grado avvedersi dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del provvedimento e, quindi, ben avrebbe potuto rispettare il termine per impugnare. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La Corte di appello ha correttamente indicato una serie di elementi sulla base di quali si può agevolmente escludere la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito, legittimante la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. In particolare, è stato sottolineato come l'appello era stato presentato dal medesimo difensore che assisteva l'imputato nel giudizio di primo grado e che era presente all'udienza di discussione terminata con la pronuncia della sentenza. Inoltre, pur essendo incontestata l'errata indicazione della data di adozione della sentenza contenuta nell'epigrafe del provvedimento, il dispositivo della sentenza recava correttamente la data del 20 novembre 2019 e la medesima data veniva riportata anche nel dispositivo trascritto in calce alla sentenza. 2.1. Sulla base di tali elementi, pertanto, è agevole escludere la sussistenza del caso fortuito, posto che la parte non solo era presente all'udienza in cui la sentenza era stata pronunciata, ma poteva agevolmente avvedersi dell'errore materiale in cui è incorso l'estensore del provvedimento sulla base del mero raffronto tra il dispositivo e l'intestazione della sentenza. Quanto detto comporta che il ricorrente aveva la piena disponibilità di tutti gli elementi per stabilire il dies a quo del termine per proporre appello. 2.2. Nel caso di specie, pertanto, risulta pienamente applicabile il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (da ultimo, Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep.2017, Porricelli, Rv. 269738). 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 feb