CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 20477/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LAURA CONDEMIche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 20 ottobre 2025, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale di Catania del 20-9-2019, riduceva la pena inflitta aPiazza Francesco in relazione al delitto di usura aggravata allo stesso contestata ad anni 2di reclusione ed € 5.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensoridell’imputato, avv.ti Seminara e Fina, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173disp.att. cod. proc. pen.:- violazione dell'articolo 606 lettere b), c) ed e) codice procedura penale quantoall'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di usura e, comunque,mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; si deduceva comeall'udienza del 20 ottobre 2025 fosse stata acquisita la sentenza emessa in 26 Marzo 2024dal Tribunale di Catania per analoghi fatti di usura che l'imputato avrebbe commesso neiconfronti del figlio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], procedimento all'esito del quale ilPiazza era stato assolto; tale importante dato documentale acquisito ex articolo 238- biscodice procedura penale risultava rilevante ai fini della prova del fatto in esso accertato edoveva essere valutato nel complessivo compendio probatorio mentre, il giudice di appello,non aveva in alcun modo dato atto di tale produzione neanche per smentirne la rilevanza; lasentenza di assoluzione del separato giudizio rilevava perché le dichiarazioni della personaoffesa erano smentite dalla ricostruzione del fatto contenuto nella diversa pronuncia;- violazione dell'articolo 606 lett. e) codice procedura penale, violazione di legge edifetto di motivazione posto che dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze dimerito non era emerso quale fosse il tasso usurario pattuito al momento dellacorresponsione del prestito; riportate le dichiarazioni della presunta vittima si rilevava come,a fronte della concessione di un prestito dell'importo di 1.400 €, non era stato stabilito nél'importo nè il tempo della restituzione che sarebbe potuto avvenire secondo la stessaricostruzione della vittima man mano che questi si fosse procurata la somma; la mancataindicazione di un termine di scadenza e di restituzione impediva la configurazione dellacontestata ipotesi di usura per omessa individuazone del tasso usurario;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante dello stato di bisogno che consiste in una condizione di necessitàtendenzialmente irreversibile tale da comportare un'impellenza idonea a compromettere lalibertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli;detta condizione era incompatibile con le circostanze emerse all'esito dell'attività istruttoriaed in particolare con le disponibilità sul conto corrente della vittima e con le attività lavorativesvolte dal figlio.1.2 Con motivi aggiunti i difensori eccepivano ancora:- violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazionedella sentenza emessa all’esito del separato procedimento che integrava un’omissionerilevante anche ex art. 238-bis cod. proc. pen. posto che il giudizio di attendibilità dellapersona offesa andava riformulato;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’affermazione di responsabilitàper il delitto di usura posto che l’assenza di un preciso momento di restituzione del prestitoescludeva la configurabilità del delitto;- violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto al riconoscimento dellacircostanza aggravante dello stato di bisogno non potendo lo stesso ricavarsi dalla meracondizione di difficoltà economica ma imponendo una condizione di necessità irreversibileche nel caso in esame doveva essere esclusa in considerazione delle somme versate sul c/cbancario della vittima e dell’attività lavorativa del figlio di questi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso principale reiterato nei motivi aggiunti è infondato; alproposito deve infatti rilevarsi che l'intervenuta assoluzione nel corso del separato giudiziodel medesimo imputato per presunti fatti di usura commessi in danno del figlio della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], di nome [OSCURATO:PERSONA], non può integrare un elemento tale da confutareefficacemente il materiale probatorio valutato con doppia conforme nelle fasi di merito. Laconclusione assolutoria del separato giudizio non riverbera, così come dedotto in ricorso,automaticamente i propri effetti anche per quanto attiene la fattispecie di usura in danno diGalata [OSCURATO:PERSONA] che i giudici di merito hanno ritenuto provata sulla base dell'attenta analisidella dichiarazione resa nel contraddittorio delle parti dalla persona offesa e del datofattuale, certamente rilevante e particolarmente evidenziato nella pronuncia di primo gradodel tribunale, del rinvenimento proprio di [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione ove il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] risultava in stato di detenzione domiciliare. A tale elemento si aggiungeva ilrinvenimento in occasione di quel controllo di polizia di una somma di 300 € in contante che,secondo la ricostruzione dei fatti, l'imputato aveva gettato verso la persona offesa per evitaredi esserne rinvenuto in possesso e che, secondo le dichiarazioni rese dalla vittima, costituivaproprio una parte della somma di restituzione di capitale ed interessi versata in quelfrangente al ricorrente. La diversità del fatto giudicato dal separato giudizio impedisce,pertanto, di ritenere inverosimili le dichiarazioni della persona offesa che hanno trovatoconforto in circostanze di fatto davvero significative pure evidenziate dai giudici di merito eda quello di primo grado in particolare.Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamentegiustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che haconsentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo ilcontrollo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dalgiudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi esia nel complesso esauriente e plausibile.2. Anche il secondo motivo è infondato posto che secondo la ricostruzione conforme diprimo e secondo grado al momento della pattuizione del prestito era stata convenuta unarestituzione della somma gravata da interessi usurari che maturavano ogni trimestre e cheavevano visto già restituito un importo di 1.100 € oltre i 300 rinvenuti in occasione delcontrollo di polizia. Ne deriva affermarsi che l'importo stabilito quale interesse eracertamente usurario indipendentemente dalla circostanza che alla vittima fosse statoconcesso un tempo ancora superiore per l'integrale adempimento.3. Il terzo motivo è infondato posto che la Corte di appello con le osservazioni svoltealla pagina 8 della impugnata pronuncia ha già adeguatamente motivato circa lo stato dibisogno della vittima integrante la circostanza, considerando quale elemento significativo lacondizione di cassa integrazione cui la vittima era assegnata e che, impedendolel'esecuzione dell'attività lavorativa, è indice certamente sintomatico di quella particolarecondizione di necessità richiesta per ritenere sussistente la circostanza aggravante.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]