Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33983/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

erso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro incomposizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dellacontravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portatofuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello dellalunghezza totale di ventuno centimetri, di cui otto di lama - e per l’effetto,ritenuta l’ipotesi della lieve entità e concesse le circostanze attenuanti generiche,lo ha condannato alla pena di euro ottocento di ammenda, oltre al pagamentodelle spese processuali, con pena sospesa, nonché confisca e distruzione delcoltello in sequestro.2.

Propone appello – poi riqualificato in ricorso per cassazione - MarcoCunsolo, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi,dell’elemento psicologico, sia della omessa applicazione dell’istituto di cui all’art.131-bis cod. pen.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure nonconsentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.Quanto alla questione inerente alla richiesta di assoluzione, infatti, la difesa silimita a rappresentare come si trattasse di un semplice coltello da cucina,asseritamente condotto nella pubblica via per una ragione lecita.Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, poi, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenzadi uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio dequo, in ragione delle modalità della condotta, nonché della tipologia stessa delcoltello e delle caratteristiche di questo.

A fronte di tali argomentazioni –esaustive e lineari, oltre che prive di incongruenze di carattere logico – la difesaspende argomentazioni reiterative e fattuali, denunciando anche inesistentidifetti della struttura motivazionale dell’impugnata decisione.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro incomposizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dellacontravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portatofuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello dellalunghezza totale di ventuno centimetri, di cui otto di lama - e per l’effetto,ritenuta l’ipotesi della lieve entità e concesse le circostanze attenuanti generiche,lo ha condannato alla pena di euro ottocento di ammenda, oltre al pagamentodelle spese processuali, con pena sospesa, nonché confisca e distruzione delcoltello in sequestro.2. Propone appello – poi riqualificato in ricorso per cassazione - MarcoCunsolo, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi,dell’elemento psicologico, sia della omessa applicazione dell’istituto di cui all’art.131-bis cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure nonconsentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.Quanto alla questione inerente alla richiesta di assoluzione, infatti, la difesa silimita a rappresentare come si trattasse di un semplice coltello da cucina,asseritamente condotto nella pubblica via per una ragione lecita.Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, poi, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenzadi uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio dequo, in ragione delle modalità della condotta, nonché della tipologia stessa delcoltello e delle caratteristiche di questo. A fronte di tali argomentazioni –esaustive e lineari, oltre che prive di incongruenze di carattere logico – la difesaspende argomentazioni reiterative e fattuali, denunciando anche inesistentidifetti della struttura motivazionale dell’impugnata decisione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33983/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris