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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 17644/2026

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ORTE D'APPELLO DI MESSINAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo in difesa della MA.RA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., parte civile, che si è richiamato alla memoria inviata via pecin data 30/03/2026, associandosi alle conclusioni rassegnate dal SostitutoProcuratore generale e chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chesi è riportato integralmente ai motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Messina ha ‘ribaltato’,su appello della parte civile ed ai soli effetti civili, l’assoluzione dell’imputata dalreato di riciclaggio di parte del denaro proveniente dalle truffe commesse, a dannodi diversi imprenditori locali, dal marito.

Per l’effetto, l’imputata è stata condannataal risarcimento del danno a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in misura da determinarsi inseparato giudizio, ma con provvisionale di € 60.000,00.2.

Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputata articola duemotivi.2.1 Con il primo motivo, incentrato sulla violazione di legge e sul vizio dimotivazione (art. 606, lettere c ed e, cod. proc. pen., in relazione all’art. 603,comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.) si lamenta la mancata rinnovazione istruttoriae la violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.2.2 Con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc.pen.) viene evocato in relazione alla valutazione dell’elemento del dolo eventualee della inosservanza del dovere di motivazione rafforzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, basato su due motivi manifestamente infondati, è destinatoall’inammissibilità.2.

È ben noto lo standard probatorio evocato dal primo motivo.Si tratta di regola elaborata inizialmente in via giurisprudenziale (a livello diCorte Europea dei Diritti dell’Uomo, prima, e poi, a livello interno, ad operadell’attività ermeneutica di questa Corte), che ha trovato successivamenteconferma in sede legislativa a seguito dell’introduzione dell’art. 606, comma 3 bis,cod. proc. pen., a mezzo di specifica disposizione (art. 58) della c.d. riformaOrlando (l. 23 giugno 2017, n. 103).È, tuttavia, necessario rilevare che i principi evocati nel primo motivo nontrovano applicazione nel caso di specie per l’evidente ragione che la Corte harivalutato il materiale probatorio prescindendo da quello testimoniale edaffidandosi esplicitamente alla analisi del materiale documentale.

Non vi è stata,pertanto, alcuna necessità di procedere alla rivalutazione della prova dichiarativacontroversa, che costituisce il presupposto indefettibile della rinnovazioneistruttoria nel caso di ‘ribaltamento’ a seguito di impugnazione della parte civile odel pubblico ministero.

Questa Corte ha chiarito che la necessità per il giudice diappello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della provaai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui allariforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di unadiversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui sipervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di uncompendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020,Vergine, Rv. 280448 – 01; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017,Piano, Rv. 271694– 01).A pg. 9, la Corte di Appello ha espressamente indicato la documentazione inl’elemento psicologico dell’imputata, ovvero gli stessi materiali rispetto ai quali ilgiudice di primo grado aveva manifestato il dubbio che lo aveva portato allasoluzione assolutoria.

Per contro, si è ritenuto in appello che “il chiaro intento disostituzione e di trasferimento del denaro illecitamente locupletato dal marito … inguisa da ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa” derivadall’analisi delle “sincopate e frenetiche tempistiche di spendita” della provvistarepentinamente ed in maniera del tutto inusuale pervenuta sul conto della donna,definito come ‘asfittico e poco movimentato” in precedenza, “come rilevabile dalladocumentazione in atti”.Un giudizio, quindi, documentale, che non richiedeva alcun ‘passaggio’istruttorio ulteriore, e tanto meno la rinnovazione istruttoria, avendo la sentenzaimpugnata correttamente escluso la decisività delle testimonianze di imprenditorichiamati a riferire su circostanze di scarso rilievo, quali il godimento di ottima famada parte del marito della [OSCURATO:PERSONA], ai fini della valutazione della condotta dellaricorrente ovvero dei funzionari di banca, la cui deposizione non poteva certoriguardare l’intenzionalità della donna, quanto l’effettuazione delle movimentazioni– circostanza, però, non contestata nemmeno dalla difesa dell’imputata.3.

È manifestamente infondato anche il secondo profilo di critica dellasentenza impugnata.

Pure in questo caso, sono note e condivise le premesseconcettuali della doglianza difensiva, che risalgono alla decisione Sez.

U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01, trovando innumerevoli, successive,conferme (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, PGc/D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02).

Occorre soltanto aggiungere, come richiamatoin udienza dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che nell’eventualità in cui, a seguitodel mancato appello del Pubblico Ministero della assoluzione intervenuta in primogrado, la ‘questione penale’ sia oramai incontroversa, la ‘questione civile’ dovràessere decisa secondo lo standard probatorio proprio di quel diritto, costituito dallaregola del “più probabile che non” (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, P., Rv.287215 – 02; Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino/Belviso, Rv. 289331 – 01).Alla luce di quanto precede, non v’è dubbio alcuno, a parere di questo Collegio,che la sentenza impugnata abbia fornito adeguata e persuasiva motivazione circala sussistenza della componente psicologica richiesta per integrare il reato incontestazione.

La decisione infatti si sofferma ampiamente (pagg.10 -11) adillustrare quale fosse la base conoscitiva e la conseguente possibilità di valutazioneda parte dell’imputata, ‘investita’ di una massa di denaro a lei in precedenzasconosciuta ed ‘autorizzata’ a spenderla in una sorta di frenetico ‘carosello’ (ladefinizione è della sentenza impugnata) di spese disparate, effettuate in un brevelasso temporale.Tanto più che, come appropriatamente evidenziato a pg. 11, la [OSCURATO:PERSONA] èstata altresì autrice di un bonifico ‘restitutorio’ per € 10.000,00 a favore di uno deisoggetti truffati dal marito ([OSCURATO:PERSONA]), di per sé dimostrativo della veraorigine dei fondi e della natura fittizia della causale (‘restituzione prestitoinfruttifero’) del bonifico che li aveva fatti recapitare sul suo conto.Infine, v’è ampia illustrazione, a conclusione della motivazione, del doloeventuale ravvisabile nella condotta della ricorrente, la quale, procedendo allaspendita del denaro (ed ancor prima, ponendo il proprio conto a disposizione delmarito) non si è fatta scrupolo di accertare, a fronte della consistente edingiustificata disponibilità di danaro, l’origine dei fondi, accettandone nei fatti laderivazione da pratiche illecite.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.

Consegue altresì la condanna allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nelpresente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in basealla istanza di parte e all’invio della nota spese.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile MA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cheliquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE D'APPELLO DI MESSINAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo in difesa della MA.RA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., parte civile, che si è richiamato alla memoria inviata via pecin data 30/03/2026, associandosi alle conclusioni rassegnate dal SostitutoProcuratore generale e chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chesi è riportato integralmente ai motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Messina ha ‘ribaltato’,su appello della parte civile ed ai soli effetti civili, l’assoluzione dell’imputata dalreato di riciclaggio di parte del denaro proveniente dalle truffe commesse, a dannodi diversi imprenditori locali, dal marito. Per l’effetto, l’imputata è stata condannataal risarcimento del danno a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in misura da determinarsi inseparato giudizio, ma con provvisionale di € 60.000,00.2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputata articola duemotivi.2.1 Con il primo motivo, incentrato sulla violazione di legge e sul vizio dimotivazione (art. 606, lettere c ed e, cod. proc. pen., in relazione all’art. 603,comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.) si lamenta la mancata rinnovazione istruttoriae la violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.2.2 Con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc.pen.) viene evocato in relazione alla valutazione dell’elemento del dolo eventualee della inosservanza del dovere di motivazione rafforzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, basato su due motivi manifestamente infondati, è destinatoall’inammissibilità.2. È ben noto lo standard probatorio evocato dal primo motivo.Si tratta di regola elaborata inizialmente in via giurisprudenziale (a livello diCorte Europea dei Diritti dell’Uomo, prima, e poi, a livello interno, ad operadell’attività ermeneutica di questa Corte), che ha trovato successivamenteconferma in sede legislativa a seguito dell’introduzione dell’art. 606, comma 3 bis,cod. proc. pen., a mezzo di specifica disposizione (art. 58) della c.d. riformaOrlando (l. 23 giugno 2017, n. 103).È, tuttavia, necessario rilevare che i principi evocati nel primo motivo nontrovano applicazione nel caso di specie per l’evidente ragione che la Corte harivalutato il materiale probatorio prescindendo da quello testimoniale edaffidandosi esplicitamente alla analisi del materiale documentale. Non vi è stata,pertanto, alcuna necessità di procedere alla rivalutazione della prova dichiarativacontroversa, che costituisce il presupposto indefettibile della rinnovazioneistruttoria nel caso di ‘ribaltamento’ a seguito di impugnazione della parte civile odel pubblico ministero. Questa Corte ha chiarito che la necessità per il giudice diappello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della provaai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui allariforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di unadiversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui sipervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di uncompendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020,Vergine, Rv. 280448 – 01; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017,Piano, Rv. 271694– 01).A pg. 9, la Corte di Appello ha espressamente indicato la documentazione inl’elemento psicologico dell’imputata, ovvero gli stessi materiali rispetto ai quali ilgiudice di primo grado aveva manifestato il dubbio che lo aveva portato allasoluzione assolutoria. Per contro, si è ritenuto in appello che “il chiaro intento disostituzione e di trasferimento del denaro illecitamente locupletato dal marito … inguisa da ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa” derivadall’analisi delle “sincopate e frenetiche tempistiche di spendita” della provvistarepentinamente ed in maniera del tutto inusuale pervenuta sul conto della donna,definito come ‘asfittico e poco movimentato” in precedenza, “come rilevabile dalladocumentazione in atti”.Un giudizio, quindi, documentale, che non richiedeva alcun ‘passaggio’istruttorio ulteriore, e tanto meno la rinnovazione istruttoria, avendo la sentenzaimpugnata correttamente escluso la decisività delle testimonianze di imprenditorichiamati a riferire su circostanze di scarso rilievo, quali il godimento di ottima famada parte del marito della [OSCURATO:PERSONA], ai fini della valutazione della condotta dellaricorrente ovvero dei funzionari di banca, la cui deposizione non poteva certoriguardare l’intenzionalità della donna, quanto l’effettuazione delle movimentazioni– circostanza, però, non contestata nemmeno dalla difesa dell’imputata.3. È manifestamente infondato anche il secondo profilo di critica dellasentenza impugnata. Pure in questo caso, sono note e condivise le premesseconcettuali della doglianza difensiva, che risalgono alla decisione Sez. U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01, trovando innumerevoli, successive,conferme (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, PGc/D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02). Occorre soltanto aggiungere, come richiamatoin udienza dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che nell’eventualità in cui, a seguitodel mancato appello del Pubblico Ministero della assoluzione intervenuta in primogrado, la ‘questione penale’ sia oramai incontroversa, la ‘questione civile’ dovràessere decisa secondo lo standard probatorio proprio di quel diritto, costituito dallaregola del “più probabile che non” (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, P., Rv.287215 – 02; Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino/Belviso, Rv. 289331 – 01).Alla luce di quanto precede, non v’è dubbio alcuno, a parere di questo Collegio,che la sentenza impugnata abbia fornito adeguata e persuasiva motivazione circala sussistenza della componente psicologica richiesta per integrare il reato incontestazione. La decisione infatti si sofferma ampiamente (pagg.10 -11) adillustrare quale fosse la base conoscitiva e la conseguente possibilità di valutazioneda parte dell’imputata, ‘investita’ di una massa di denaro a lei in precedenzasconosciuta ed ‘autorizzata’ a spenderla in una sorta di frenetico ‘carosello’ (ladefinizione è della sentenza impugnata) di spese disparate, effettuate in un brevelasso temporale.Tanto più che, come appropriatamente evidenziato a pg. 11, la [OSCURATO:PERSONA] èstata altresì autrice di un bonifico ‘restitutorio’ per € 10.000,00 a favore di uno deisoggetti truffati dal marito ([OSCURATO:PERSONA]), di per sé dimostrativo della veraorigine dei fondi e della natura fittizia della causale (‘restituzione prestitoinfruttifero’) del bonifico che li aveva fatti recapitare sul suo conto.Infine, v’è ampia illustrazione, a conclusione della motivazione, del doloeventuale ravvisabile nella condotta della ricorrente, la quale, procedendo allaspendita del denaro (ed ancor prima, ponendo il proprio conto a disposizione delmarito) non si è fatta scrupolo di accertare, a fronte della consistente edingiustificata disponibilità di danaro, l’origine dei fondi, accettandone nei fatti laderivazione da pratiche illecite.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nelpresente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in basealla istanza di parte e all’invio della nota spese. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile MA.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cheliquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore La Presidente
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