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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 35299/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettesentit le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] àvt C- b::s \/:,»"\---C...n—n- t- a. .a.Q.,\ (3U 1.5z:vitaz.\.; ludito il difensore I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20 marzo 2024 il Tribunale di Foggia, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento all'incidente di esecuzione avente ad oggetto la richiesta di applicazione dell'indulto sulla pena irrogata con sentenza del Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008, irrevocabile il 22 novembre 2008, nei confronti del Tribunale di Napoli, precedentemente dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen. 2.

Segnatamente, il Tribunale di Napoli, in applicazione dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011), rilevato che dal certificato penale in atti la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in data 19 dicembre 2015, era quella del Tribunale di Foggia in data 22 settembre 2015, individuava quale giudice territorialmente competente tale ultimo Ufficio, cui disponeva trasmettersi gli atti.

3. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente che ha osservato come l'individuazione della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione si radica al momento della proposizione dell'istanza (il 9 marzo 2009) e che, a quella data, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella del Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008, irrevocabile il 22 novembre 2008.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 maggio 2024, ha prospettato l'attribuzione della competenza al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2.

Nel merito, il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Tribunale di Napoli, che per primo l'ha declinata.

3. Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione, che, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere dal principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc.

Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171).

E', al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetua tio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281065; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc.

D'Elia, Rv. 280683).

Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come - giacché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice - questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta.

La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945).

3. Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (v.

Sez. 1, ord., n.10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc.

Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459 - 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie - è, quindi, quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico' e diverso titolo esecutivo.

Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatti rimarcarsi che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idonee a investire il giudice dell'esecuzione, v.

Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc.

Antonov, Rv. 272491 - 01).

4. Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile alla data (9 marzo 2009) della presentazione dell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione è quella emessa dal Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008, irrevocabile il 22 novembre 2008.

Va, pertanto, affermata la competenza del Tribunale di Napoli a decidere sull'incidente d'esecuzione suindicato, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettesentit le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] àvt C- b::s \/:,»"\---C...n—n- t- a. .a.Q.,\ (3U 1.5z:vitaz.\.; ludito il difensore I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20 marzo 2024 il Tribunale di Foggia, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento all'incidente di esecuzione avente ad oggetto la richiesta di applicazione dell'indulto sulla pena irrogata con sentenza del Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008, irrevocabile il 22 novembre 2008, nei confronti del Tribunale di Napoli, precedentemente dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen. 2. Segnatamente, il Tribunale di Napoli, in applicazione dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011), rilevato che dal certificato penale in atti la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in data 19 dicembre 2015, era quella del Tribunale di Foggia in data 22 settembre 2015, individuava quale giudice territorialmente competente tale ultimo Ufficio, cui disponeva trasmettersi gli atti. 3. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente che ha osservato come l'individuazione della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione si radica al momento della proposizione dell'istanza (il 9 marzo 2009) e che, a quella data, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella del Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008, irrevocabile il 22 novembre 2008. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 maggio 2024, ha prospettato l'attribuzione della competenza al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Nel merito, il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Tribunale di Napoli, che per primo l'ha declinata. 3. Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione, che, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere dal principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171). E', al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetua tio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281065; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. D'Elia, Rv. 280683). Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come - giacché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice - questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945). 3. Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (v. Sez. 1, ord., n.10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459 - 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie - è, quindi, quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico' e diverso titolo esecutivo. Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatti rimarcarsi che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibile divenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idonee a investire il giudice dell'esecuzione, v. Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491 - 01). 4. Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile alla data (9 marzo 2009) della presentazione dell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione è quella emessa dal Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008, irrevocabile il 22 novembre 2008. Va, pertanto, affermata la competenza del Tribunale di Napoli a decidere sull'incidente d'esecuzione suindicato, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
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