CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1962
Cassazione n. 42709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1962 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 giugno 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 216 legge fall. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali; al riguardo, si evidenzia che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento in data 9 maggio 2012, il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161, ultimo comma, cod. pen., sarebbe maturato solo in data 9 novembre 2024; inoltre, il motivo è nel resto inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, nonché avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis