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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 10487/2024

Testo disponibile della fonte

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Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 3907 del RG/2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliatapresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatae difesa, per procura speciale in atti; -ricorrenti – -contro- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elett ivamen te domic iliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae difende, per procura speciale in atti; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 2041/2021 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 22.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di Siena la Ratumenas.r.l. in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la risoluzione della scrittura privata, denominata “prenotazione immobiliare”, del 5.9.2007, e la restituzione della somma di euro 15.000,00, pari all’importo da loro versato con la suddetta stipula.

In particolare, gli attori assumevano: di aver sottoscritto con l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. la citata scrittura privata riguardante la prenotazione dell’acquisto di un immobile, parte di un complesso sito in Buonconvento; tale complesso era stato acquistato dall’[OSCURATO:SOCIETA]. dal consorzio agrario di Siena per ristrutturarlo e recuperarlo; il prezzo d’acquisto era stato convenuto nella somma di euro 75.000,00 di cui 15.000,00 consegnati alla stipula della scrittura e i restanti 60.000,00 euro da concordare in sede di preliminare, dopo che il comune di Buonconvento avesse rilasciato la concessione edilizia; che l’inizio dei lavori, previsto per dicembre 2007, però non si verificò; di aver, in data 13.8.2012, risolto la scrittura privata e chiesto la restituzione della somma di euro 15.000,00; di non aver ricevuto nulla dall’[OSCURATO:SOCIETA]. che aveva, con atto del 14.7.2011, conferito in natura il predetto complesso immobiliarecon tutti i rapporti contrattuali alla [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima obbligata in solido con l’[OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione.

Con sentenza, resa a verbale del 29.9.2017, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando il grave inadempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]., con pronuncia della risoluzione della scrittura privata e, visto il subentro negoziale della [OSCURATO:SOCIETA], condannava quest’ultima, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di restituzione di quanto pagato dagli attori alla firma della suddetta scrittura oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello avverso tale sentenza; la [OSCURATO:SOCIETA]., già in liquidazione,nel frattempo fallita, non si costituiva.

Con sentenza del 22.9.2021 la Corte territorialeaccoglieva solo in parte l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’appellante al pagamento, in solido, a favore degli appellati, della somma di euro 15.000,00 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, osservando che: era inammissibile la produzione documentale della appellante in comparsa conclusionale; la scrittura privata del 5.9.2007 era da qualificare come preliminare di preliminare; non risultava un patto contrario all’operatività dell’art.2558 c.c., poiché la detta scrittura era qualificabile come contratto d’azienda. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Non si è costituita la curatela intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 2558 c.c. nella parte in cui la Corte d’appello- premessa la condivisione della motivazione relativa alla qualifica della predetta scrittura di “preliminare di preliminare”- ha qualificato la scrittura privata come contratto d’azienda, in quanto avente ad oggetto la cessione di un’unità immobiliare da realizzare proprio a seguito della ristrutturazione del fabbricato costituente il principale elemento dell’attivo patrimoniale dell’azienda trasferita.

Al riguardo, la ricorrente assume che: il fabbricato non è il principale elemento dell’attivo patrimoniale dell’allora [OSCURATO:SOCIETA]., come si desume dalla relazione di stima ex art. 2465 c.c.; la scrittura privata non era contratto d’impresa o d’azienda in quanto il promissario acquirente non godeva di un bene, considerando altresì che essa non era stata stipulata né per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, né era un contratto di somministrazione con i fornitori, o di appalto o di assicurazione, trattandosi piuttosto di negozio con prestazioni infungibili, sia oggettivamente che soggettivamente, con l’inapplicabilità dell’art. 2558 c.c.; ne conseguiva che la ricorrente non era titolare dell’obbligo di restituire la somma di euro 15.000,00 non essendo succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella scrittura privata del 5.9.2007.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2558e 2465 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che il versamento della somma di euro 15.000,00 fosse incluso nel conferimento in natura del 14.7.2011, eseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in vista della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché la relazione di stima aveva circoscritto e delimitato l’ambito di tale conferimento, escludendo il negozio e quindi la somma versata dalla ricorrente.

La ricorrente assume altresì che alla data del conferimento i lavori non erano iniziati, mentre la concessione edilizia era scaduta.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché mirano a sollecitare questa Corte di legittimità a un riesame dell’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

Inoltre la Corte territoriale ha correttamente qualificato la scrittura privata come preliminare di preliminaree quale contratto d’azienda , in conformità dell’orientamentoconsolidato di questa Corte.

In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda", aventi ad oggetto il godimento dei beniaziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale,e ai cosiddetti "contrattidi impresa", non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, icontratti di assicurazione, e quelli di appalto e simili (Cass., n. 15065/18).

Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 cod. civ. dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenentiall'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 cod. civ., 2610 cod. civ. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Cass., n. 7517/10).

Nella specie, la doglianza afferente alla non inclusione della suddetta scrittura privata nell’ambito della promessa di trasferimento è parimenti inammissibile, in quanto diretta al riesame dell’accertamento di fatto effettuat o da lla Corte d’appello , secondo la quale al la mancata menzione di un debito nei libri contabili, e dunque nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. quale conferente il ramo d’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., non può attribuirsi valore decisivo al fine di escludere il trasferimento del relativo contratto alla cessionaria, anche considerando che la relazione di stima riguardava la situazione patrimoniale al 31.3.2011, allorché il rapporto derivante dalla scrittura privata in questione era ancora pendente.

Inoltre, la Corte d’appello, con accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede e certamente non per violazione di legge,ha affermato che la formulazione letterale utilizzata nell’atto di conferimento d’azienda, per individuare l’oggetto della cessione, era ampia e deponevaa favore del trasferimento di tutti i rapporti contrattuali.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrent i , delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 3907 del RG/2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliatapresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatae difesa, per procura speciale in atti; -ricorrenti – -contro- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elett ivamen te domic iliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae difende, per procura speciale in atti; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 2041/2021 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 22.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di Siena la Ratumenas.r.l. in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la risoluzione della scrittura privata, denominata “prenotazione immobiliare”, del 5.9.2007, e la restituzione della somma di euro 15.000,00, pari all’importo da loro versato con la suddetta stipula. In particolare, gli attori assumevano: di aver sottoscritto con l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. la citata scrittura privata riguardante la prenotazione dell’acquisto di un immobile, parte di un complesso sito in Buonconvento; tale complesso era stato acquistato dall’[OSCURATO:SOCIETA]. dal consorzio agrario di Siena per ristrutturarlo e recuperarlo; il prezzo d’acquisto era stato convenuto nella somma di euro 75.000,00 di cui 15.000,00 consegnati alla stipula della scrittura e i restanti 60.000,00 euro da concordare in sede di preliminare, dopo che il comune di Buonconvento avesse rilasciato la concessione edilizia; che l’inizio dei lavori, previsto per dicembre 2007, però non si verificò; di aver, in data 13.8.2012, risolto la scrittura privata e chiesto la restituzione della somma di euro 15.000,00; di non aver ricevuto nulla dall’[OSCURATO:SOCIETA]. che aveva, con atto del 14.7.2011, conferito in natura il predetto complesso immobiliarecon tutti i rapporti contrattuali alla [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima obbligata in solido con l’[OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione. Con sentenza, resa a verbale del 29.9.2017, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando il grave inadempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]., con pronuncia della risoluzione della scrittura privata e, visto il subentro negoziale della [OSCURATO:SOCIETA], condannava quest’ultima, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di restituzione di quanto pagato dagli attori alla firma della suddetta scrittura oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello avverso tale sentenza; la [OSCURATO:SOCIETA]., già in liquidazione,nel frattempo fallita, non si costituiva. Con sentenza del 22.9.2021 la Corte territorialeaccoglieva solo in parte l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’appellante al pagamento, in solido, a favore degli appellati, della somma di euro 15.000,00 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, osservando che: era inammissibile la produzione documentale della appellante in comparsa conclusionale; la scrittura privata del 5.9.2007 era da qualificare come preliminare di preliminare; non risultava un patto contrario all’operatività dell’art.2558 c.c., poiché la detta scrittura era qualificabile come contratto d’azienda. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria. Non si è costituita la curatela intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 2558 c.c. nella parte in cui la Corte d’appello- premessa la condivisione della motivazione relativa alla qualifica della predetta scrittura di “preliminare di preliminare”- ha qualificato la scrittura privata come contratto d’azienda, in quanto avente ad oggetto la cessione di un’unità immobiliare da realizzare proprio a seguito della ristrutturazione del fabbricato costituente il principale elemento dell’attivo patrimoniale dell’azienda trasferita. Al riguardo, la ricorrente assume che: il fabbricato non è il principale elemento dell’attivo patrimoniale dell’allora [OSCURATO:SOCIETA]., come si desume dalla relazione di stima ex art. 2465 c.c.; la scrittura privata non era contratto d’impresa o d’azienda in quanto il promissario acquirente non godeva di un bene, considerando altresì che essa non era stata stipulata né per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, né era un contratto di somministrazione con i fornitori, o di appalto o di assicurazione, trattandosi piuttosto di negozio con prestazioni infungibili, sia oggettivamente che soggettivamente, con l’inapplicabilità dell’art. 2558 c.c.; ne conseguiva che la ricorrente non era titolare dell’obbligo di restituire la somma di euro 15.000,00 non essendo succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella scrittura privata del 5.9.2007. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2558e 2465 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che il versamento della somma di euro 15.000,00 fosse incluso nel conferimento in natura del 14.7.2011, eseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in vista della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché la relazione di stima aveva circoscritto e delimitato l’ambito di tale conferimento, escludendo il negozio e quindi la somma versata dalla ricorrente. La ricorrente assume altresì che alla data del conferimento i lavori non erano iniziati, mentre la concessione edilizia era scaduta. I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché mirano a sollecitare questa Corte di legittimità a un riesame dell’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito. Inoltre la Corte territoriale ha correttamente qualificato la scrittura privata come preliminare di preliminaree quale contratto d’azienda , in conformità dell’orientamentoconsolidato di questa Corte. In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda", aventi ad oggetto il godimento dei beniaziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale,e ai cosiddetti "contrattidi impresa", non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, icontratti di assicurazione, e quelli di appalto e simili (Cass., n. 15065/18). Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 cod. civ. dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenentiall'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 cod. civ., 2610 cod. civ. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Cass., n. 7517/10). Nella specie, la doglianza afferente alla non inclusione della suddetta scrittura privata nell’ambito della promessa di trasferimento è parimenti inammissibile, in quanto diretta al riesame dell’accertamento di fatto effettuat o da lla Corte d’appello , secondo la quale al la mancata menzione di un debito nei libri contabili, e dunque nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. quale conferente il ramo d’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., non può attribuirsi valore decisivo al fine di escludere il trasferimento del relativo contratto alla cessionaria, anche considerando che la relazione di stima riguardava la situazione patrimoniale al 31.3.2011, allorché il rapporto derivante dalla scrittura privata in questione era ancora pendente. Inoltre, la Corte d’appello, con accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede e certamente non per violazione di legge,ha affermato che la formulazione letterale utilizzata nell’atto di conferimento d’azienda, per individuare l’oggetto della cessione, era ampia e deponevaa favore del trasferimento di tutti i rapporti contrattuali. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrent i , delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal
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