CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 29728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29413-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2743/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2021; Ric. 2021 n. 29413 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], formalmente dipendente di società appaltatrici per il servizio di pulizia di treni e pullman di [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), volto ad accertare l’esistenza di una interposizione fittizia di manodopera dal 1995; 2.la Corte, in estrema sintesi, ha accertato, conformemente al primo giudice, che, “valutando le risultanze istruttorie”, nella fattispecie concreta ricorressero le condizioni di un appalto illecito di manodopera; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, relativamente alla valutazione di elementi essenziali ai fini della corretta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti per identificare l'illegittima interposizione, in contrasto con le norme di diritto applicabile alla fattispecie”; la censura, per come formulata, è inammissibile; la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., infatti, va dedotta, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione Ric. 2021 n. 29413 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012), mentre nella specie parte ricorrente neanche individua la norma di diritto che risulterebbe violata, proponendo piuttosto una diversa ricostruzione dei fatti di causa; 2.il secondo motivo denuncia: “in relazione al disposto di cui all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in ordine alla proprietà dei mezzi di esecuzione dell’appalto da parte di Sogaf, con l’unicaeccezione degli impianti di lavaggio; il motivo denuncia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in una ipotesi in cui è precluso dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale esso non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione Ric. 2021 n. 29413 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5528 del 2014), onere nella specie del tutto trascurato da parte ricorrente; 3. ilterzo mezzo denuncia: “in relazione al disposto di cui all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per inidoneità della motivazione ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione”; si eccepisce che la motivazione impugnata sarebbe “insufficiente e laconica”; le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); ciò non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello della società, non essendo sufficiente a determinare la radicale nullità della sentenza il dissenso valutativo espresso da chi si è visto soccombente in entrambi i gradi di merito; Ric. 2021 n. 29413 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- 3. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di averne fatto anticipo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell