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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 25653/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13580-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sè stessa, e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] Avvocati R.G.N. 13580/2021 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 660/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/11/2020 R.G.N. 424/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione della odierna ricorrente principale av v erso l’ avviso di addebito INPS solo in relazione alle sanzioni civili,connesse all’inadempimento contributivo, ritenendo sussistente il regime sanzionatorio relativo all’omissione e non all’evasionedei contributi;

2. per il resto,ha rigettato la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2009 e 2010, in ragione dei redditi da lavoro autonomo, prodotti in relazione all’attività professionale, pe r i qual i non aveva eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenzialedi riferimento ;

3. in particolare, la Corte di merito osservava che colui « che esercita l’attività libero professionale per la quale risulta iscritto all’Albo, previa apertura della partita IVA, si presume per ciò solo abituale […] e (comunque) l’appellata (id est: l’avv.to Nicolosi) non (aveva) offerto la necessaria prova contraria ovvero di aver esercitato la professione legale in modo del tutto occasionale negli anni 2009 e 2010»;

4. avverso tale pronuncia,l' avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale per cassazione , articolando quattro motivi di censura;

5. l'I.N.P.S. ha opposto difese, con controricorso, contenente ricorso incidentale con un motivo, cui, a sua volta, ha resistito, con controricorso, la professionista;

6. è rimasta intimata la parte indicata in epigrafe;

7. la ricorrente principale ha depositato , altresì, memoria;

8. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

9. con il primo motivo del ricorso principale -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della legge nr. 576 del 1980 nonché dell’art. 2,comma 26, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma12, del DL nr. 98 del 2011, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] presso l’Inps, in violazione della legge sul sistema previdenziale forense ratione temporis applicabile; la ricorrente aveva prodotto, nel 2009, un reddito imponibile di euro 1.386,00 e, nell’anno 2010, un reddito imponibile di euro 7.474,00;

10. con il secondo motivo, in via subordinata, è dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011.

Si chiede alla Corte di rendere un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento;

11. con il terzo motivo -in via ulteriormente gradata - è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 22, commi 2 e 3, della legge nr. 576 del 1980 e dell’art. 44 del DL nr. 269 del 2003, per avere la Corte di appello ricavato l’abitualità dell’attività professionale della ricorrente dalla iscrizione all’Albo e dalla titolaritàdi partita IVA;

12. la Corte di appello avrebbe anche errato nell’applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio, individuando nel la professionista la parte processuale tenuta a ll a prova della natura non abituale della professione;

13. le censure di cui ai primi tre motivi del ricorso principale possono congiuntamente esaminarsi.

Esse, infatti, pongono una serie di questioni ripetutamente affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi che meritano conferma in questa sede;

14. va data sicuramente continuità al principio di diritto, oramai costituente diritto vivente, secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di i scrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v.

Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019);

15. va, altresì, ribadito ( conformemente a Cass. nr . 4419 del 2021 e a numerose altre ) che , nell'intento del Legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto dellalegge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dalD.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18,comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, nr. 111, e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. inL. n. 326 del 2003, « l'obbligatorietà dell'iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore allasoglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesimaGestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità»;

16. a chiarimento dell’esposto principio si è , poi, osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citatavale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata» ( v.

Cass. nr. 29272 del 2022, punto 17);

17. quanto, invece, all’accertamento, ove necessario, del carattere abituale dell’attività professionale, si è precisato che il Giudice di merito si deve avva lere delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del liberoprofessionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere diabitualità.

T ali regole di esperienza , però, non devonoirrigidirsi « così da trapassare nel campo dellapresunzione legale » (tra le tantissime, di recente, Cass. nr. 4152 del 2023, in motivazione, con richiamo a Cass.nr. 7231 del 2021);

18. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011;

19. alla stregua delle indicate coordinate, con riferimento alla sentenza impugnata, deve dunque osservarsi che, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile, in via astratta, l’obbligo de l professionista di versamento della contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA], quando difett ino i presupposti per il pagamento del contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza.

Sul punto, pertanto, le censure del primo e del secondo motivo sono infondate;

20. tuttavia, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è detto (v. a tale riguardo, tra i precedenti, Cass. nr. 17970 del 2022, punti 39 e 40) non è dovuto il credito per sanzioni,in relazione all’anno 2010, trattandosi di annualità precedente alla legge di interpretazione autentica.

Invero, l 'impugnazione che concerne la sussistenza del debito contributivo impone di considerare lo ius superveniens, relativo all'applicazione delle sanzioni ovvero ad un profilo della sentenza dipendente da quello che ha formato oggetto di specifica censura.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez.un., nr. 21691 del 2016) hanno precisato che, quando la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima (Cass. nr. 20446 del 2022, in motivazione, sia pure in fattispecie in cui il ricorso incidentale del professionista sul credito contributivo preteso dall’INPS è stato dichiarato inefficace, perché tardivo, a seguito della declaratoria d'inammissibilitàdel ricorso principale dell’Inps);

21. in questi ristretti termini , i rilievi di cui innanzi comportano l’accoglimento del ricorso “ in parte qua”.

Invece, per i contributi relativi al 2009, il profilo del corrispondente regime sanzionatorio resta assorbito per quanto,di seguito, va ad illustra rsi .

22. la sentenza impugnata è, infatti , incorsa in errore di diritto nella parte in cui, dovendo procedere,in relazione all’anno 2009, al necessario accertamento del requisito di «abitualità dello svolgimento dell’attività professionale», in ragione dell’entità del reddito prodotto(inferiore alla soglia di euro 5.000,00), ha, da un lato, sostanzialmente elevato a presunzioni legali indici che, viceversa , configurano e, dall’altro, ha posto a carico della parte privata l’onere della prova (negativa) d el requisito medesimoche, invece, incombe su ll’INPS, trattandosi d el presupposto costitutivo del credito contributivo controverso;

23. assorbiti restanoanche il quarto motivo del ricorso principale,che riguarda il governo delle spese, e il ricorso incidentale dell’INPS, che investe il regime sanzionatorio connesso all’inadempimento;

24. in conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione come sopra spiegato, i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento del quarto motivo e del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata, in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, attenendosi ai principi esposti, procederà ad un nuovo esame della fattispecie concreta, in ordine ai profili sopra indicati;

25. al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; 26.avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, tanto in relazione al ricorso principale che a quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione ; dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13580-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sè stessa, e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] Avvocati R.G.N. 13580/2021 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 660/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/11/2020 R.G.N. 424/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione della odierna ricorrente principale av v erso l’ avviso di addebito INPS solo in relazione alle sanzioni civili,connesse all’inadempimento contributivo, ritenendo sussistente il regime sanzionatorio relativo all’omissione e non all’evasionedei contributi; 2. per il resto,ha rigettato la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2009 e 2010, in ragione dei redditi da lavoro autonomo, prodotti in relazione all’attività professionale, pe r i qual i non aveva eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenzialedi riferimento ; 3. in particolare, la Corte di merito osservava che colui « che esercita l’attività libero professionale per la quale risulta iscritto all’Albo, previa apertura della partita IVA, si presume per ciò solo abituale […] e (comunque) l’appellata (id est: l’avv.to Nicolosi) non (aveva) offerto la necessaria prova contraria ovvero di aver esercitato la professione legale in modo del tutto occasionale negli anni 2009 e 2010»; 4. avverso tale pronuncia,l' avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale per cassazione , articolando quattro motivi di censura; 5. l'I.N.P.S. ha opposto difese, con controricorso, contenente ricorso incidentale con un motivo, cui, a sua volta, ha resistito, con controricorso, la professionista; 6. è rimasta intimata la parte indicata in epigrafe; 7. la ricorrente principale ha depositato , altresì, memoria; 8. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 9. con il primo motivo del ricorso principale -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della legge nr. 576 del 1980 nonché dell’art. 2,comma 26, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma12, del DL nr. 98 del 2011, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] presso l’Inps, in violazione della legge sul sistema previdenziale forense ratione temporis applicabile; la ricorrente aveva prodotto, nel 2009, un reddito imponibile di euro 1.386,00 e, nell’anno 2010, un reddito imponibile di euro 7.474,00; 10. con il secondo motivo, in via subordinata, è dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011. Si chiede alla Corte di rendere un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento; 11. con il terzo motivo -in via ulteriormente gradata - è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 22, commi 2 e 3, della legge nr. 576 del 1980 e dell’art. 44 del DL nr. 269 del 2003, per avere la Corte di appello ricavato l’abitualità dell’attività professionale della ricorrente dalla iscrizione all’Albo e dalla titolaritàdi partita IVA; 12. la Corte di appello avrebbe anche errato nell’applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio, individuando nel la professionista la parte processuale tenuta a ll a prova della natura non abituale della professione; 13. le censure di cui ai primi tre motivi del ricorso principale possono congiuntamente esaminarsi. Esse, infatti, pongono una serie di questioni ripetutamente affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi che meritano conferma in questa sede; 14. va data sicuramente continuità al principio di diritto, oramai costituente diritto vivente, secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di i scrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v. Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019); 15. va, altresì, ribadito ( conformemente a Cass. nr . 4419 del 2021 e a numerose altre ) che , nell'intento del Legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto dellalegge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dalD.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18,comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, nr. 111, e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. inL. n. 326 del 2003, « l'obbligatorietà dell'iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore allasoglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesimaGestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità»; 16. a chiarimento dell’esposto principio si è , poi, osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citatavale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata» ( v. Cass. nr. 29272 del 2022, punto 17); 17. quanto, invece, all’accertamento, ove necessario, del carattere abituale dell’attività professionale, si è precisato che il Giudice di merito si deve avva lere delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del liberoprofessionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere diabitualità. T ali regole di esperienza , però, non devonoirrigidirsi « così da trapassare nel campo dellapresunzione legale » (tra le tantissime, di recente, Cass. nr. 4152 del 2023, in motivazione, con richiamo a Cass.nr. 7231 del 2021); 18. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011; 19. alla stregua delle indicate coordinate, con riferimento alla sentenza impugnata, deve dunque osservarsi che, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile, in via astratta, l’obbligo de l professionista di versamento della contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA], quando difett ino i presupposti per il pagamento del contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza. Sul punto, pertanto, le censure del primo e del secondo motivo sono infondate; 20. tuttavia, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è detto (v. a tale riguardo, tra i precedenti, Cass. nr. 17970 del 2022, punti 39 e 40) non è dovuto il credito per sanzioni,in relazione all’anno 2010, trattandosi di annualità precedente alla legge di interpretazione autentica. Invero, l 'impugnazione che concerne la sussistenza del debito contributivo impone di considerare lo ius superveniens, relativo all'applicazione delle sanzioni ovvero ad un profilo della sentenza dipendente da quello che ha formato oggetto di specifica censura. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez.un., nr. 21691 del 2016) hanno precisato che, quando la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima (Cass. nr. 20446 del 2022, in motivazione, sia pure in fattispecie in cui il ricorso incidentale del professionista sul credito contributivo preteso dall’INPS è stato dichiarato inefficace, perché tardivo, a seguito della declaratoria d'inammissibilitàdel ricorso principale dell’Inps); 21. in questi ristretti termini , i rilievi di cui innanzi comportano l’accoglimento del ricorso “ in parte qua”. Invece, per i contributi relativi al 2009, il profilo del corrispondente regime sanzionatorio resta assorbito per quanto,di seguito, va ad illustra rsi . 22. la sentenza impugnata è, infatti , incorsa in errore di diritto nella parte in cui, dovendo procedere,in relazione all’anno 2009, al necessario accertamento del requisito di «abitualità dello svolgimento dell’attività professionale», in ragione dell’entità del reddito prodotto(inferiore alla soglia di euro 5.000,00), ha, da un lato, sostanzialmente elevato a presunzioni legali indici che, viceversa , configurano e, dall’altro, ha posto a carico della parte privata l’onere della prova (negativa) d el requisito medesimoche, invece, incombe su ll’INPS, trattandosi d el presupposto costitutivo del credito contributivo controverso; 23. assorbiti restanoanche il quarto motivo del ricorso principale,che riguarda il governo delle spese, e il ricorso incidentale dell’INPS, che investe il regime sanzionatorio connesso all’inadempimento; 24. in conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione come sopra spiegato, i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento del quarto motivo e del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata, in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, attenendosi ai principi esposti, procederà ad un nuovo esame della fattispecie concreta, in ordine ai profili sopra indicati; 25. al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; 26.avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, tanto in relazione al ricorso principale che a quello incidentale. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione ; dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso
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