CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1981
Cassazione n. 41357/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 034BNGI ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO)11 12/05/1981 avverso la sentenza del 28/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 23579/25 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 980/2025, con cui il GIP del Tribunale di Torino ha applicato in data 28 maggio 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro (telefono cellulare), con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 263, comma 6, c.p.p. (Sez. 6, n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542) L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso 11 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]