CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2018
Cassazione n. 31565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15983/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona depositatal'11 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadinodel Pakistan , ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso l'ordinanza dell'11 aprile 2021, con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiatoe, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari reiterata dal ricorrentea seguito del rigetto di altra precedente domanda; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di unatto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/ 10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/ 10/2017, n. 24835); che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato il 28 ot- tobre 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dallo art. 35-bisdel d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett. g), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo del comma tredicesimo, che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difen- sore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»; che l'interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un con- trasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 1° giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del prov- vedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore», con la conseguenza che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l'indica- zione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, nell'interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, della CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 della CEDU, è stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13 del 2022, la quale, dato atto del carattere strumentale dell'onere introdotto da tale disposizione, volto ad assicurare il rispetto della regola generale di necessaria posteriorità della procura speciale e non incidente né sulla sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto della domanda, né sulla possibilità del rilascio della procura in via consolare, ha affermato che l'imposizione dello stesso costitui- sce espressione della discrezionalità di cui il legislatore gode in materia pro- cessuale; che, ad avviso del Giudice delle leggi, tale onere non può ritenersi né irragionevole, in quanto giustificato dalla funzione nomofilattica demandata alla Corte di cassazione, né tale da rendere impossibile o estremamente dif- ficile l'esercizio del diritto di difesa, in quanto presidiato da una sanzione non sproporzionata né contrastante con i principi di effettività ed equivalenza della tutela, non risolvendosi la sua previsione in una sorta di presunzione di ri- nunciaal ricorso per effetto della mancata presenza del richiedente sul terri- torio nazionale; che, nell'enunciare il principiorichiamato, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che «tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è inalcun modo surrogabile aliundedal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data del confe- rimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedi- mento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non con- sentita dal sistema»; che è stato altresì precisato che, ai fini dell'osservanza della norma in esame, «non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risul- tando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difen- sore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occor- rendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseve- rato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento»; che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura succes- siva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del con- ferimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedi- mento impugnato, rinvenendosi unicamente l'autenticazione della firma; che alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in esame, dal mo- mento che la procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ri- corso per cassazione, pur contenendo l'indicazione del provvedimento impu- gnato, reca, dopo l'indicazione della data di rilascio e la firma dellaricorrente, unicamente l'autenticazione di quest'ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula «V° la firma è autentica», il cui tenore letterale impedisce, nella sua chiarezza, di ritenere che attraverso l'apposizione della propria sottoscri- zione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura;che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterior