CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 del TRIBUNALE di MONZA Ltatur crvvi-so &Te aar_11; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ricorrente lamenta l'illegalità della pena di anni due di reclusione e 100 euro di multa — applicata su richiesta delle parti quale rideterminazione della pena per il reato sub iudice, ritenuto più grave, e un precedente reato già giudicato ritenuto avvinto dalla continuazione — osservando che, essendo stata concessa per il meno grave reato già giudicato la sospensione condizionale della pena, il giudice avrebbe dovuto revocare quel beneficio, ovvero precisare se lo stesso si estendesse alla complessiva pena concordata; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto, in particolare, che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la pena applicata su concorde richiesta delle parti non può dirsi illegale e il giudice non avrebbe certo potuto subordinarla alla sospensione condizionale, non facendo il beneficio parte dell'accordo, né essendo stata la relativa questione esplicitamente e specificamente devoluta, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice, posto che la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277610); Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della (assa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 'Cassa delle ammende. Così deciso il 2