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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 01519/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 12 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia resa in data 5 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto (fondata assertivamente sulle sole dichiarazioni della p.o.), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tale censura genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'attendibilità della p.o.) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; ritenuto finanche che il secondo motivo, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; tenuto anche conto delle modalità esplicite della minaccia di un male ingiusto finalizzata alla sottrazione patrimoniale ed alla violenza alla persona condotta con la forza nel luogo ove il fatto si è poi consumato. n 7 i rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 12 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia resa in data 5 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto (fondata assertivamente sulle sole dichiarazioni della p.o.), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tale censura genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'attendibilità della p.o.) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; ritenuto finanche che il secondo motivo, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; tenuto anche conto delle modalità esplicite della minaccia di un male ingiusto finalizzata alla sottrazione patrimoniale ed alla violenza alla persona condotta con la forza nel luogo ove il fatto si è poi consumato. n 7 i rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.
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