CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 42999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06GQXR5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Z1A3R) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono manifestamente infondati oltre che affetti da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità dei reati in ragione delle plurime e numerose cessioni, della vicinanza dello spaccio a istituti scolastici, e considerate anche le aggravanti della recidiva riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] e quella dell'art. 80 d.P.R. 309/90, riconosciuta per entrambi, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] li re e