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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 05894/2026

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3330-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4264/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2023 R.G.N. 2019/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 aprile 2023, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva le domande proposte con due ricorsi, poi riuniti, da Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3330/2024 Cron.

Rep.

Ud18/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pompei, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate all’istante, dipendente del Comune con inquadramento quale dirigente ai sensi del CCNL per l’Area della dirigenza Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] e responsabile del VI settore tecnico e ad interim del V settore tecnico, la prima consistita nell’inflizione di una pena pecuniaria di euro 300,00 a fronte dell’addebito contestato ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 lett. c) e dell’art. 7, comma 8 lett. b) CCNL di Area dato dalla violazione dei principi di correttezza rispetto e leale collaborazione in relazione alla corrispondenza inviata al Segretario Generale dell’Ente; una seconda consistita nell’inflizione della pena pecuniaria di euro 500,00 per un analogo addebito ed un ultima consistita nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre a fronte dell’addebito contestato ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 lett. a) e lett. f), dell’art. 7, commi 4 lett. a) e comma 10 CCNL di Area dato dall’aver affidato il servizio di manutenzione degli estintori e controllo degli impianti antincendio senza l’utilizzo del MEPA. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto di doversi determinare nel senso dell’illegittimità delle sanzioni per essere state irrogate da soggetto che avrebbe avuto ragione di astenersi o comunque in conflitto di interessi e ciò sulla base del rilievo per cui, con la disposizione di cui all’art. 6 bis l. n. 241/1990, secondo cui “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni conflitto, anche potenziale” il legislatore avrebbe costruito un canone di generale applicazione che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, imponendosi nella specie non solo e non tanto per il fatto che l’istante aveva investito il TAR e la Procura della Repubblica per le violazioni a suo parere derivanti dalle delibere poste in essere dal collega, poi addetto al procedimento disciplinare in tutte le sue fasi, compresa quella dell’irrogazione della sanzione, ma anche perché fral’istante ed il collega si era manifestato un conflitto da lungo tempo presente.

Infatti l’appellante sin da vari anni prima aveva compulsato il Comune allo scorrimento delle graduatorie interfacciandosi proprio con il collega e finendo per impugnare le sue delibere e interessare la Procura della Repubblica in relazione a circostanze tra cui quella di aver omesso procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti attinti da procedimenti penali ed anche condannati. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Pompei, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Marino. - Entrambe le parti hanno poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 bis l. n. 241/1990 7, d.P.R. n. 62/2013 e 51 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma di cui all’art. 6 bis l. n. 241/1990 assunta a riferimento dell’obbligo di astensione del dipendente addetto al procedimento disciplinare, dovendo leggersi la predetta norma nel senso che la situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini in questione viene ad essere coincidente con le ipotesi di incompatibilità di cui all’art.51 c.p.c. che al comma 1, n. 3 include la “grave inimicizia” che presuppone la reciprocità e deve trovare fondamento solo in rapporti personali ed estrinsecarsi in documentate e inequivocabilicircostanze di conflittualità.

Evidenzia il Comune ricorrente che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è giunta ad escludere che quella situazione possa essere integrata dalla presentazione di una denuncia o di un atto di impulso idoneo a dare inizio a un procedimento giudiziale, dovendo essa riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali talmente radicate e tenaci da far presumere che il soggetto investito della valutazione decida, aprioristicamente, in senso contrario al suo avversario. - Il motivo della proposta impugnazione, non ravvisandosi in tema un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, riveste valenza nomofilattica, prospettandosi del “conflitto di interesse” una duplice lettura, l’una sostenuta dal Comune odierno ricorrente, più rigorosa, per la quale la situazione di “grave inimicizia” atterrebbe ai rapporti personali, involgendo ragioni private estranee ai compiti istituzionali, così che non possa dirsi integrata dalla presentazione di una denuncia o di un atto di impulso idoneo a dare inizio a un procedimento giudiziale e dovrebbe essere di intensità tale da far presumere che il soggetto investito della valutazione decida, aprioristicamente, in senso contrario al suo avversario; l’altra accolta invece dalla Corte territoriale che, valorizzando a quei fini l’impugnazione delle delibere del collega e la denuncia a carico del medesimo alla Procura della Repubblica in relazione a circostanze tra cui quella di aver omesso procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti attinti da procedimenti penali ed anche condannati, sembra attribuire a tali iniziative, tutte attinenti a rapporti istituzionali, rilievo aifini di connotare le decisioni dal collega assunte nell’ambito del procedimento disciplinare in termini di ritorsività, in assonanza con la disciplina relativa all’istituto del whistleblowing, peraltro mai invocata dall’interessato. - Occorre, inoltre, valutare l’incidenza sulla legittimità della sanzione dell’eventuale mancato rispetto dell’obbligo di astensione da parte dell’unico componente dell’UPD, anche in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare dettata dal d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis. - Si tratta di questioni connotate da novità, che rende opportuna «la trattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez.

U, n. 4739 del 3 marzo 2026).

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3330-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4264/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2023 R.G.N. 2019/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 aprile 2023, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva le domande proposte con due ricorsi, poi riuniti, da Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3330/2024 Cron. Rep. Ud18/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pompei, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate all’istante, dipendente del Comune con inquadramento quale dirigente ai sensi del CCNL per l’Area della dirigenza Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] e responsabile del VI settore tecnico e ad interim del V settore tecnico, la prima consistita nell’inflizione di una pena pecuniaria di euro 300,00 a fronte dell’addebito contestato ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 lett. c) e dell’art. 7, comma 8 lett. b) CCNL di Area dato dalla violazione dei principi di correttezza rispetto e leale collaborazione in relazione alla corrispondenza inviata al Segretario Generale dell’Ente; una seconda consistita nell’inflizione della pena pecuniaria di euro 500,00 per un analogo addebito ed un ultima consistita nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre a fronte dell’addebito contestato ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 lett. a) e lett. f), dell’art. 7, commi 4 lett. a) e comma 10 CCNL di Area dato dall’aver affidato il servizio di manutenzione degli estintori e controllo degli impianti antincendio senza l’utilizzo del MEPA. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto di doversi determinare nel senso dell’illegittimità delle sanzioni per essere state irrogate da soggetto che avrebbe avuto ragione di astenersi o comunque in conflitto di interessi e ciò sulla base del rilievo per cui, con la disposizione di cui all’art. 6 bis l. n. 241/1990, secondo cui “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni conflitto, anche potenziale” il legislatore avrebbe costruito un canone di generale applicazione che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, imponendosi nella specie non solo e non tanto per il fatto che l’istante aveva investito il TAR e la Procura della Repubblica per le violazioni a suo parere derivanti dalle delibere poste in essere dal collega, poi addetto al procedimento disciplinare in tutte le sue fasi, compresa quella dell’irrogazione della sanzione, ma anche perché fral’istante ed il collega si era manifestato un conflitto da lungo tempo presente. Infatti l’appellante sin da vari anni prima aveva compulsato il Comune allo scorrimento delle graduatorie interfacciandosi proprio con il collega e finendo per impugnare le sue delibere e interessare la Procura della Repubblica in relazione a circostanze tra cui quella di aver omesso procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti attinti da procedimenti penali ed anche condannati. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Pompei, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Marino. - Entrambe le parti hanno poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 bis l. n. 241/1990 7, d.P.R. n. 62/2013 e 51 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma di cui all’art. 6 bis l. n. 241/1990 assunta a riferimento dell’obbligo di astensione del dipendente addetto al procedimento disciplinare, dovendo leggersi la predetta norma nel senso che la situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini in questione viene ad essere coincidente con le ipotesi di incompatibilità di cui all’art.51 c.p.c. che al comma 1, n. 3 include la “grave inimicizia” che presuppone la reciprocità e deve trovare fondamento solo in rapporti personali ed estrinsecarsi in documentate e inequivocabilicircostanze di conflittualità. Evidenzia il Comune ricorrente che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è giunta ad escludere che quella situazione possa essere integrata dalla presentazione di una denuncia o di un atto di impulso idoneo a dare inizio a un procedimento giudiziale, dovendo essa riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali talmente radicate e tenaci da far presumere che il soggetto investito della valutazione decida, aprioristicamente, in senso contrario al suo avversario. - Il motivo della proposta impugnazione, non ravvisandosi in tema un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, riveste valenza nomofilattica, prospettandosi del “conflitto di interesse” una duplice lettura, l’una sostenuta dal Comune odierno ricorrente, più rigorosa, per la quale la situazione di “grave inimicizia” atterrebbe ai rapporti personali, involgendo ragioni private estranee ai compiti istituzionali, così che non possa dirsi integrata dalla presentazione di una denuncia o di un atto di impulso idoneo a dare inizio a un procedimento giudiziale e dovrebbe essere di intensità tale da far presumere che il soggetto investito della valutazione decida, aprioristicamente, in senso contrario al suo avversario; l’altra accolta invece dalla Corte territoriale che, valorizzando a quei fini l’impugnazione delle delibere del collega e la denuncia a carico del medesimo alla Procura della Repubblica in relazione a circostanze tra cui quella di aver omesso procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti attinti da procedimenti penali ed anche condannati, sembra attribuire a tali iniziative, tutte attinenti a rapporti istituzionali, rilievo aifini di connotare le decisioni dal collega assunte nell’ambito del procedimento disciplinare in termini di ritorsività, in assonanza con la disciplina relativa all’istituto del whistleblowing, peraltro mai invocata dall’interessato. - Occorre, inoltre, valutare l’incidenza sulla legittimità della sanzione dell’eventuale mancato rispetto dell’obbligo di astensione da parte dell’unico componente dell’UPD, anche in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare dettata dal d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis. - Si tratta di questioni connotate da novità, che rende opportuna «la trattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez. U, n. 4739 del 3 marzo 2026). P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per
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