CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06610/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; evj [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 640 cod. pen. (capo a), 81, 477, 482, 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo b), 648 cod. pen. (capo c); considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo 2. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto e del compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte che, con un'argomentazione logica ed esente da vizi, ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrato il reato contestato, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, sottolineando in particolare la credibilità e l'attendibilità del teste Pazzaglia(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il