CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 01388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, in seguito al rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11192 del 8/1/2020, ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato ad otto anni e quattro mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio ai danni di due poliziotti, consumato tentando di investirli con la propria auto il 28 maggio 2007, lanciata a tutta velocità contro di loro. 2. Avverso il provvedimento predetto ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia illogicità della motivazione in ordine all'aumento di pena per l'applicazione della recidiva. La sentenza d'appello ha risposto con frasi e considerazioni insufficienti, che si risolvono in un mero elenco dei precedenti penali a carico del ricorrente e della condotta delittuosa in giudizio, privo di significato rispetto al vincolo di rinvio, che imponeva l'accertamento, nel giudizio rescissorio, dell'effettiva capacità del nuovo episodio criminoso di esprimere una maggiore e più spiccata pericolosità sociale. 3. [OSCURATO:PERSONA] Tassone ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza di annullamento emessa dalla Prima Sezione Penale ha indicato al giudice del rinvio la necessità, ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena apportato per la recidiva qualificata prevista dal comma quinto dell'art. 99 cod. pen., di motivare specificamente circa l'espressività del nuovo delitto commesso a costituire sintomo di maggiore pericolosità e più accentuata colpevolezza, avuto riguardo ai parametri ex art.133 cod. pen., nonchè alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, seguendo la giurisprudenza di legittimità successiva alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 99, comma quinto, cod. pen. (Sez. 6, n. 34670 del 28/6/2016, Cascone, Rv. 267685). La sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, infatti, con cui è stata dichiarata l'illegittimità del quinto comma dell'art. 99 cod. pen., limitatamente alle parole "è obbligatorio e," ha eliminato il carattere obbligatorio di tale recidiva reiterata relativa ai casi di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, segnalando l'insufficienza del richiamo al mero dato formale del titolo di reato commesso ed allineando, in sostanza, la disciplina della recidiva cd. obbligatoria, secondo quelle che erano le intenzioni del legislatore, a quella della recidiva facoltativa, restituendole un volto costituzionale.D'altro canto, le Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838, in tema di recidiva facoltativa ai sensi di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. - e oggi, quindi, per la recidiva in genere, in seguito alla eliminazione dell'obbligatorietà dell'applicazione dell'ipotesi prevista dal comma quinto dell'art. 99 cit. - avevano già con chiarezza sottolineato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 3. Nel caso di specie, il giudice del rinvio, sebbene in maniera stringata e con una tecnica motivazionale "cornpilativa" dei precedenti penali che hanno caratterizzato il percorso criminale del ricorrente, nondimeno ha focalizzato tale percorso in un'ottica di percezione della riprovevolezza della nuova condotta di reato commessa, ed in relazione alla quale è stata ritenuta sussistente la recidiva aggravata, nonché di stigmatizzazione della personalità delinquenziale del suo autore significativa di un suo maggior grado di colpevolezza. Ciò è chiaramente desumibile dalla dettagliata descrizione degli illeciti proposta nel provvedimento impugnato (si tratta di plurimi delitti di rapina, porto abusivo di armi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, commessi dagli anni Novanta al 2005) e dal soffermarsi esplicito dei giudici del rinvio sui particolari del delitto espressivo della recidiva: l'attentato alla vita dei due poliziotti vittime dell'investimento, attuato, nel maggio del 2007, lanciando contro di loro ad alta velocità l'autovettura della quale il ricorrente era alla guida. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente, di conseguenza, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]