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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 30177/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria con i motivi nuovi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il motivo di ricorso tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha ritenuto, alla luce del quadro indiziario, per nulla ragionevole l'alternativa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa); che nessuna questione formale era stata dedotta con l'atto di appello in ordine alla mancata assunzione della prova asseritamente decisiva ma tale non ritenuta dalla Corte con motivazione esente da censure; rilevato che il ricorso, con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, deve essere dichiarato inammissibile - statuizione che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' Pfe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria con i motivi nuovi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il motivo di ricorso tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha ritenuto, alla luce del quadro indiziario, per nulla ragionevole l'alternativa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa); che nessuna questione formale era stata dedotta con l'atto di appello in ordine alla mancata assunzione della prova asseritamente decisiva ma tale non ritenuta dalla Corte con motivazione esente da censure; rilevato che il ricorso, con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, deve essere dichiarato inammissibile - statuizione che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' Pfe
Sentenza Cassazione n. 30177/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris