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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13243/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata, recante conferma della condanna: a) per appropriazione indebita, per aver l'imputato trattenuto denaro ricevuto da un suo assistito, indagato per il reato lesioni, denaro che avrebbe dovuto invece versare alla persona offesa a titolo di risarcimento, così da ottenerne, in base a previo accordo, la remissione di querela (remissione non avvenuta); b) per infedele patrocinio; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: vizio di motivazione, l'impegno personale assunto dall'imputato a surrogarsi al debitore nel risarcimento alla zia di questi non integrando l'art. 646 cod. pen. (motivo 1); errata applicazione dell'art. 646 cod. pen., in difetto di certezza sul vincolo di destinazione della somma oggetto di appropriazione (motivo 2); violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio motivo" (motivo 3); errata interpretazione dell'art. 380 cod. pen., dal momento che, essendo stato l'imputato raggiunto da provvedimento interdittivo nell'ottobre 2017, da gufi momento non era nelle condizioni di esercitare il patrocinio e non poteva quindi rispondere del reato, ma, al limite, di esercizio abusivo della professione; inoltre, sebbene il fatto fosse stato inizialmente qualificato come "lesioni lievi", successivamente ne emerse la configurabilità in termini di lesioni gravi, con la conseguenza che il reato divenne perseguibile d'ufficio e, in ultima analisi, che il reato contestato al ricorrente non è configurabile per difetto dell'elemento costitutivo del nocumento (motivo 4); ritenuto che i primi tre motivi propongono una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella operata dai Giudici, con motivazione completa e logica; rilevato che al quarto motivo la sentenza ha congruamente replicato: che, stante la disponibilità mostrata dal Tribunale alla soluzione transattiva (erano stati concessi più rinvii), era plausibile la derubricazione del reato in lesioni lievi o l'applicazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. o la dichiarazione della prevalenza delle attenuanti generiche, oltre all'ammissione alla messa alla prova, finalizzata all'estinzione del reato, e che - comunque - il reato è integrato anche dal silenzio serbato verso l'assistito sull'avvenuta interdizione disciplinare dalla professione, e che il "nocumento agli interessi della parte" può essere anche solo morale; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata, recante conferma della condanna: a) per appropriazione indebita, per aver l'imputato trattenuto denaro ricevuto da un suo assistito, indagato per il reato lesioni, denaro che avrebbe dovuto invece versare alla persona offesa a titolo di risarcimento, così da ottenerne, in base a previo accordo, la remissione di querela (remissione non avvenuta); b) per infedele patrocinio; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: vizio di motivazione, l'impegno personale assunto dall'imputato a surrogarsi al debitore nel risarcimento alla zia di questi non integrando l'art. 646 cod. pen. (motivo 1); errata applicazione dell'art. 646 cod. pen., in difetto di certezza sul vincolo di destinazione della somma oggetto di appropriazione (motivo 2); violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio motivo" (motivo 3); errata interpretazione dell'art. 380 cod. pen., dal momento che, essendo stato l'imputato raggiunto da provvedimento interdittivo nell'ottobre 2017, da gufi momento non era nelle condizioni di esercitare il patrocinio e non poteva quindi rispondere del reato, ma, al limite, di esercizio abusivo della professione; inoltre, sebbene il fatto fosse stato inizialmente qualificato come "lesioni lievi", successivamente ne emerse la configurabilità in termini di lesioni gravi, con la conseguenza che il reato divenne perseguibile d'ufficio e, in ultima analisi, che il reato contestato al ricorrente non è configurabile per difetto dell'elemento costitutivo del nocumento (motivo 4); ritenuto che i primi tre motivi propongono una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella operata dai Giudici, con motivazione completa e logica; rilevato che al quarto motivo la sentenza ha congruamente replicato: che, stante la disponibilità mostrata dal Tribunale alla soluzione transattiva (erano stati concessi più rinvii), era plausibile la derubricazione del reato in lesioni lievi o l'applicazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. o la dichiarazione della prevalenza delle attenuanti generiche, oltre all'ammissione alla messa alla prova, finalizzata all'estinzione del reato, e che - comunque - il reato è integrato anche dal silenzio serbato verso l'assistito sull'avvenuta interdizione disciplinare dalla professione, e che il "nocumento agli interessi della parte" può essere anche solo morale; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M
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