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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 08264/2024

Testo disponibile della fonte

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nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 7101/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratrice del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da g l i avv.

R o berto Pi nza ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza n. 164/2021della CORTE D'APPELLO di B OLOGN A, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Bologna, con sentenza del 27 gennaio 2021, in parziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso sentenza del Tribunale di Forlì del 29 marzo 2017, “dichiara il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo procedibile e non estinto”, rigettando “nel merito” l’opposizione al relativo decreto ingiuntivointimante il pagamento di euro 783.596,83 a [OSCURATO:PERSONA] Romagna centro e Macerone in liquidazione coatta amministrativa.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso composto di cinque motivi, da cui controparte– ora BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - si è dife sa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo si presentano due censure. 1.1.1 In primo luogo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e e/o falsa applicazione dell’articolo 5 d.lgs. 28/2010.

Si riporta il passo del giudice d’appello sulla mediazione per il primo grado, affermando poi che,secondo la corte territoriale, “la mediaconciliazione” sarebbe “attivata con una semplice domanda di mediazione”:il che la ricorrente dichiara di non condividere, essendo pacifico secondo lo stessogiudice d’appello che “il termine di comparizione avanti al mediatore fu successivo alla scadenza del termine” assegnato pena decadenza dal giudice.1.1.2 Il giudice d’appello ha accolto il primo motivo del gravame proposto dall’attuale ricorrente, negando così l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata dal primo giudice e quindi esaminando tutto il residuo della regiudicanda che il tribunale non aveva pertanto esaminato (si vedano le pagine 4ss. della sentenza d’appello).

Tra l’altro, la corte territoriale dichiara espressamente che “la mediazione venne iniziata … nel termine assegnato dal giudice” (sentenza d’appello, pagina 6).

Non si comprende perciò quale interesse sorregga il motivo, che comunque non rappresenta correttamente quanto rinvenibile nella sentenza impugnata.

Ne deriva l’inammissibilità. 1.2.1Con il secondo submotivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione delle norme di ordine pubblico internazionale, comunitario-europeo ed interno- nazionale” quanto all’inesistenza del contratto di finanziamento.

Si riporta un passo della sentenza per cui i “motivi sub (I) e (II)” richiamerebbero “in modo indeterminato la normativa” internazionale, europea e italiana, senza indicare però alcuna norma specifica “che impedisse alla banca l’erogazione del credito”,e si oppone che “il contratto di finanziamento” stipulato con la banca sarebbe “stato sottoscritto in totale contrarietà all’ordine pubblico internazionale, comunitario-europeo ed interno-nazionale”, determinandone “enormità” e quindi “inesistenza”.

Seguono argomentazioni sulla tutela del risparmio nell’ordine pubblico internazionale (ricorso, pagine 12-14) per dedurne che il contratto in esame dovrebbe“essere dichiarato inesistente” (pagina 14 del ricorso) e che la somma prestata sarebbe eccessiva rispetto al “complesso immobiliare” dell’attuale ricorrente, risultando “erogata al di fuori di ogni rispetto dei principi di ordine pubblico internazionale ed … europeo posti a tutela del risparmio e della sicurezza dei capitali”.

Pertanto il “concorso delle illiceità e/o di illegalità ed invalidità” della banca condurrebbe “le complessità dei vizi” del contratto di finanziamento alla “inesistenza giuridica e fattuale”.

Si aggiunge che si tratterebbedi “contratti stipulati in Italia tra istituti di credito italiani ed una società italiana in totale violazione di ogni principio di sicurezza degli investimenti e del risparmio”, erogando un finanziamento di euro 660.000 “per un complesso immobiliare che sicuramente non avrebbe potuto rendere una cifra tale”.

Il contratto avrebbe poi violato anche l’“ordine pubblico interno”; su ciò si richiama l’articolo 47 Cost. pernegare che gli sia conforme il contratto con “un finanziamento pari al 300% del valore di mercato per l’acquisto dell’immobile”.

Pertanto il finanziamento sarebbe eccessivo e quindi il contratto andrebbe dichiarato inesistente, per cui “si doveva ritenere mai concesso o comunque estinto il mutuo e mai acquistato il bene”, che dovrà dunque restituirsi, addossando alla banca “gli obblighi di pagamento delle imposte, degli accessori, degli interessi ed ogni altro onere”, indicando su ciò come “si dovrà procedere” (ricorso, pagina 16). 1.2.2 Il motivo è evidentemente del tutto generico, sia nel riferimento alle normative, italiane e sovranazionali, sia in ordine al contenuto del contratto di finanziamento e al valore dell’immobile, aggiungendo a queste argomentazioni, sovente, anche dei rilievi direttamente fattuali.

È dunque inammissibile.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione delle norme internazionali prescritte dai c.d.

Accordi di Basilea” sul sistema bancario “in relazione alla nullità del contratto di finanziamento”. 2.1 L’incipit è il seguente : “Il motivo impugnato è sempre quello indicato nel precedente motivo”.

Si afferma poi che, nell’ipotesi denegata in cui non si rilevasse inesistenza e/o nullità del contratto di finanziamento de quo “per contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale, comunitario nonché nazionale”, in subordine “si è chiesto di dichiararne la nullità” per violazione degli Accordi di Basilea ex articolo 1418 c.c.

Si richiamano, con illustrazioni che non si può già non definire assai generiche, tali Accordi, per affermare che sono state tutte norme imperative e che per esse il contratto di finanziamento è “totalmente nullo e comunque invalido”, non essendo stato rispettato l’Accordo di Basilea 2; su ciò il giudice d’appello avrebbe affermato che l’“argomentazione sia generica”, e tuttavia “si insiste … per l’applicabilità di tale normativa”, essendo un “finanziamento inconcepibile sotto il profilo economico” per la “tipologia del complesso immobiliare” per un totale di euro 600.000, somma “sproporzionata” rispetto al valore di questo complesso.

Il finanziamento avrebbe dovuto “essere erogato in conformità alle prescrizioni contenute negli Accordi di Basilea”, rispettando “i requisiti patrimoniali minimi” ivi indicati per fronteggiare i rischi di credito, di mercato e operativi.

Inoltre il finanziamento sarebbe avvenuto nell’ottobre 2006, cioè in una “epoca di già evidente crisi economica”.

Per tutto quanto argomentato, risulterebbe “evidente che l’istituto di credito abbia concesso tale finanziamento in palese violazione delle norme imperative costituite dagli Accordi di Basilea”. 2.2 Il motivo è tutto estremamente generico, sia riguardo al contenuto delle norme che sarebbero state violate, sia riguardo al contenuto delle clausole contrattuali che appunto violate le avrebbero; si aggiungono pure riflessi fattuali, come l’insistenza sulla pretesa sproporzione del finanziamento (come se l’attuale ricorrente non lo avesse chiesto ma le fosse stato imposto dalla banca…) rispetto al mai indicato valore del complesso immobiliare -di cui si dice soltanto che era inferiore al finanziamento -.

Anche questo motivo dunque è inammissibile.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla ripetizione di indebito quanto “all’impossibile ripetibilità della somma mutuata utilizzata per l’acquisizione di beni che ora non hanno neppure valore di mercato”. 3.1 L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. seguirebbe la nullità del negozio; su ciò si argomenta, sostenendo pure che “un’eventuale vendita dell’immobile dovrebbe pienamente soddisfare il credito della banca”. 3.2 A tacer d’altro, il motivo presuppone la nullità del contratto sostenuta dai non accoglibili motivi precedenti; è perciò irrilevante,e quindi inammissibile.4.

Con il quarto motivo, “in ulteriore subordine e sempre a critica dell’impianto motivazionale evidenziato nel precedente motivo”, si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dei principi di buona fede e correttezza” riguardo “la questione dell’abuso del diritto e la prevaricazione” che avrebbe commesso la banca. 4.1 “Analizzando la vicenda”, emergerebbe che la banca avrebbe tenuto una “condotta qualificabile come manifesto abuso di diritto”, violando l’obbligo di buona fede oggettiva e di correttezza, essendo “chiaro l’intento … di compiere un atto in frode alla legge”, abusando dell’istituto della fideiussione.

Si afferma altresì: “La condotta assunta dalla banca ebbe lo scopo di prevaricare sui diritti” della ricorrente per arrecarle “danni economici”, essendo stata la banca sempre conscia “delle potenzialità dell’attività” della ricorrente. 4.2 A tacer d’altro, si è dinanzi ad un motivo fattuale ed estremamente generico, che dunque patisce inammissibilità.

5. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza “per mancato ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali” dalla ricorrente subiti “a fronte del predetto inesistente o comunque invalido contratto di mutuo fondiario”.

Vale qui quanto si è osservato in ordine al terzo motivo.

6. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di €9.200, 00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 7101/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratrice del Fondo di Garanzia dei Depositanti del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da g l i avv. R o berto Pi nza ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza n. 164/2021della CORTE D'APPELLO di B OLOGN A, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Bologna, con sentenza del 27 gennaio 2021, in parziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso sentenza del Tribunale di Forlì del 29 marzo 2017, “dichiara il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo procedibile e non estinto”, rigettando “nel merito” l’opposizione al relativo decreto ingiuntivointimante il pagamento di euro 783.596,83 a [OSCURATO:PERSONA] Romagna centro e Macerone in liquidazione coatta amministrativa. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso composto di cinque motivi, da cui controparte– ora BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - si è dife sa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo si presentano due censure. 1.1.1 In primo luogo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e e/o falsa applicazione dell’articolo 5 d.lgs. 28/2010. Si riporta il passo del giudice d’appello sulla mediazione per il primo grado, affermando poi che,secondo la corte territoriale, “la mediaconciliazione” sarebbe “attivata con una semplice domanda di mediazione”:il che la ricorrente dichiara di non condividere, essendo pacifico secondo lo stessogiudice d’appello che “il termine di comparizione avanti al mediatore fu successivo alla scadenza del termine” assegnato pena decadenza dal giudice.1.1.2 Il giudice d’appello ha accolto il primo motivo del gravame proposto dall’attuale ricorrente, negando così l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata dal primo giudice e quindi esaminando tutto il residuo della regiudicanda che il tribunale non aveva pertanto esaminato (si vedano le pagine 4ss. della sentenza d’appello). Tra l’altro, la corte territoriale dichiara espressamente che “la mediazione venne iniziata … nel termine assegnato dal giudice” (sentenza d’appello, pagina 6). Non si comprende perciò quale interesse sorregga il motivo, che comunque non rappresenta correttamente quanto rinvenibile nella sentenza impugnata. Ne deriva l’inammissibilità. 1.2.1Con il secondo submotivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione delle norme di ordine pubblico internazionale, comunitario-europeo ed interno- nazionale” quanto all’inesistenza del contratto di finanziamento. Si riporta un passo della sentenza per cui i “motivi sub (I) e (II)” richiamerebbero “in modo indeterminato la normativa” internazionale, europea e italiana, senza indicare però alcuna norma specifica “che impedisse alla banca l’erogazione del credito”,e si oppone che “il contratto di finanziamento” stipulato con la banca sarebbe “stato sottoscritto in totale contrarietà all’ordine pubblico internazionale, comunitario-europeo ed interno-nazionale”, determinandone “enormità” e quindi “inesistenza”. Seguono argomentazioni sulla tutela del risparmio nell’ordine pubblico internazionale (ricorso, pagine 12-14) per dedurne che il contratto in esame dovrebbe“essere dichiarato inesistente” (pagina 14 del ricorso) e che la somma prestata sarebbe eccessiva rispetto al “complesso immobiliare” dell’attuale ricorrente, risultando “erogata al di fuori di ogni rispetto dei principi di ordine pubblico internazionale ed … europeo posti a tutela del risparmio e della sicurezza dei capitali”. Pertanto il “concorso delle illiceità e/o di illegalità ed invalidità” della banca condurrebbe “le complessità dei vizi” del contratto di finanziamento alla “inesistenza giuridica e fattuale”. Si aggiunge che si tratterebbedi “contratti stipulati in Italia tra istituti di credito italiani ed una società italiana in totale violazione di ogni principio di sicurezza degli investimenti e del risparmio”, erogando un finanziamento di euro 660.000 “per un complesso immobiliare che sicuramente non avrebbe potuto rendere una cifra tale”. Il contratto avrebbe poi violato anche l’“ordine pubblico interno”; su ciò si richiama l’articolo 47 Cost. pernegare che gli sia conforme il contratto con “un finanziamento pari al 300% del valore di mercato per l’acquisto dell’immobile”. Pertanto il finanziamento sarebbe eccessivo e quindi il contratto andrebbe dichiarato inesistente, per cui “si doveva ritenere mai concesso o comunque estinto il mutuo e mai acquistato il bene”, che dovrà dunque restituirsi, addossando alla banca “gli obblighi di pagamento delle imposte, degli accessori, degli interessi ed ogni altro onere”, indicando su ciò come “si dovrà procedere” (ricorso, pagina 16). 1.2.2 Il motivo è evidentemente del tutto generico, sia nel riferimento alle normative, italiane e sovranazionali, sia in ordine al contenuto del contratto di finanziamento e al valore dell’immobile, aggiungendo a queste argomentazioni, sovente, anche dei rilievi direttamente fattuali. È dunque inammissibile. 2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione delle norme internazionali prescritte dai c.d. Accordi di Basilea” sul sistema bancario “in relazione alla nullità del contratto di finanziamento”. 2.1 L’incipit è il seguente : “Il motivo impugnato è sempre quello indicato nel precedente motivo”. Si afferma poi che, nell’ipotesi denegata in cui non si rilevasse inesistenza e/o nullità del contratto di finanziamento de quo “per contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale, comunitario nonché nazionale”, in subordine “si è chiesto di dichiararne la nullità” per violazione degli Accordi di Basilea ex articolo 1418 c.c. Si richiamano, con illustrazioni che non si può già non definire assai generiche, tali Accordi, per affermare che sono state tutte norme imperative e che per esse il contratto di finanziamento è “totalmente nullo e comunque invalido”, non essendo stato rispettato l’Accordo di Basilea 2; su ciò il giudice d’appello avrebbe affermato che l’“argomentazione sia generica”, e tuttavia “si insiste … per l’applicabilità di tale normativa”, essendo un “finanziamento inconcepibile sotto il profilo economico” per la “tipologia del complesso immobiliare” per un totale di euro 600.000, somma “sproporzionata” rispetto al valore di questo complesso. Il finanziamento avrebbe dovuto “essere erogato in conformità alle prescrizioni contenute negli Accordi di Basilea”, rispettando “i requisiti patrimoniali minimi” ivi indicati per fronteggiare i rischi di credito, di mercato e operativi. Inoltre il finanziamento sarebbe avvenuto nell’ottobre 2006, cioè in una “epoca di già evidente crisi economica”. Per tutto quanto argomentato, risulterebbe “evidente che l’istituto di credito abbia concesso tale finanziamento in palese violazione delle norme imperative costituite dagli Accordi di Basilea”. 2.2 Il motivo è tutto estremamente generico, sia riguardo al contenuto delle norme che sarebbero state violate, sia riguardo al contenuto delle clausole contrattuali che appunto violate le avrebbero; si aggiungono pure riflessi fattuali, come l’insistenza sulla pretesa sproporzione del finanziamento (come se l’attuale ricorrente non lo avesse chiesto ma le fosse stato imposto dalla banca…) rispetto al mai indicato valore del complesso immobiliare -di cui si dice soltanto che era inferiore al finanziamento -. Anche questo motivo dunque è inammissibile. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla ripetizione di indebito quanto “all’impossibile ripetibilità della somma mutuata utilizzata per l’acquisizione di beni che ora non hanno neppure valore di mercato”. 3.1 L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. seguirebbe la nullità del negozio; su ciò si argomenta, sostenendo pure che “un’eventuale vendita dell’immobile dovrebbe pienamente soddisfare il credito della banca”. 3.2 A tacer d’altro, il motivo presuppone la nullità del contratto sostenuta dai non accoglibili motivi precedenti; è perciò irrilevante,e quindi inammissibile.4. Con il quarto motivo, “in ulteriore subordine e sempre a critica dell’impianto motivazionale evidenziato nel precedente motivo”, si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dei principi di buona fede e correttezza” riguardo “la questione dell’abuso del diritto e la prevaricazione” che avrebbe commesso la banca. 4.1 “Analizzando la vicenda”, emergerebbe che la banca avrebbe tenuto una “condotta qualificabile come manifesto abuso di diritto”, violando l’obbligo di buona fede oggettiva e di correttezza, essendo “chiaro l’intento … di compiere un atto in frode alla legge”, abusando dell’istituto della fideiussione. Si afferma altresì: “La condotta assunta dalla banca ebbe lo scopo di prevaricare sui diritti” della ricorrente per arrecarle “danni economici”, essendo stata la banca sempre conscia “delle potenzialità dell’attività” della ricorrente. 4.2 A tacer d’altro, si è dinanzi ad un motivo fattuale ed estremamente generico, che dunque patisce inammissibilità. 5. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza “per mancato ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali” dalla ricorrente subiti “a fronte del predetto inesistente o comunque invalido contratto di mutuo fondiario”. Vale qui quanto si è osservato in ordine al terzo motivo. 6. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di €9.200, 00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a tit
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