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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 05269/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30656-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59 int. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 365/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30656/2020 Numero sezionale 11110/2021 Rilevato che: Numero di raccolta generale 5269/2022Data pubblicazione 17/02/2022 - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli attori chiesero accertarsi la comproprietà dell’aia ubicata in Fertigliana di Aulla, sulla base del loro titolo di acquisto (l’atto per notar Sartori del 7.4.1954), lamentando che [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato alcune opere ed installato un cancello, impedendo loro di accedere a detta area; - si costituì la convenuta [OSCURATO:PERSONA], chiedendo preliminarmente la chiamata in causa dei suoi danti causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel merito chiese il rigetto della domanda. - nel contraddittorio con i chiamati in causa, il Tribunale rigettò la domanda di comproprietà dell’area, osservando che l’atto del 1954 non conteneva alcun riferimento al mappale 336, oggetto di lite; - proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo come l’atto del 1929 contenesse un espresso riferimento alla p.lla 336 per contraddistinguere l’aia ed indicasse che essa era in comunione. - la Corte d’appello riformò la sentenza di primo grado sulla base dell’esame dei titoli di proprietà e specificamente sulla base dell’espressa indicazione dell’aia nel titolo del 1929 ed attraverso il richiamo contenuto nel titolo del 1954, in cui si faceva riferimento alla comunione dell’aia. - per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - hanno resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto ricorso incidentale condizionato; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30656/2020 Numero sezionale 11110/2021 - in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato Numero di raccolta generale 5269/2022Data pubblicazione 17/02/2022 memoria illustrativa; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della L. 89/2013, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito tratto il convincimento della comunione dell’aia dal contenuto dell’atto del 20.8.1929, che la indicava comune alle p.lle 335 e 362, senza considerare che il testo dell’atto riportava correzioni ed alterazioni a penna.

Dette correzioni sarebbero contrarie alla citata legge notarile, la quale prevede che il notaio debba fare menzione delle variazioni o cancellazioni del testo dell’atto; - il motivo è inammissibile in quanto la questione viene dedotta per la prima volta in sede di legittimità ed implica la necessità di accertamenti di fatto inammissibili in questa sede; - in ogni caso, poiché l’atto pubblico fa pubblica fede fino a querela di falso, per dedurre profili di correzioni ed alterazioni dell’atto, tali da inficiare la veridicità del suo contenuto, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre querela di falso; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce “la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, per omesso esame di un fatto decisivo o di elementi istruttori”, per non aver tenuto conto del contenuto dell’accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA]; - il motivo è inammissibile. - l’accertamento della proprietà (e della comproprietà) di un bene va effettuata con riferimento ai titoli di proprietà sicché l’omesso esame delle risultanze catastali o, in generale degli atti dei pubblici uffici, non assurgono al rango di fatto decisivo per il giudizio.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30656/2020 - il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibileNumero sezionale 11110/2021Numero di raccolta generale 5269/2022; - il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito; Data pubblicazione 17/02/2022 - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -2 in data 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30656-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59 int. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 365/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30656/2020 Numero sezionale 11110/2021 Rilevato che: Numero di raccolta generale 5269/2022Data pubblicazione 17/02/2022 - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli attori chiesero accertarsi la comproprietà dell’aia ubicata in Fertigliana di Aulla, sulla base del loro titolo di acquisto (l’atto per notar Sartori del 7.4.1954), lamentando che [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato alcune opere ed installato un cancello, impedendo loro di accedere a detta area; - si costituì la convenuta [OSCURATO:PERSONA], chiedendo preliminarmente la chiamata in causa dei suoi danti causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel merito chiese il rigetto della domanda. - nel contraddittorio con i chiamati in causa, il Tribunale rigettò la domanda di comproprietà dell’area, osservando che l’atto del 1954 non conteneva alcun riferimento al mappale 336, oggetto di lite; - proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo come l’atto del 1929 contenesse un espresso riferimento alla p.lla 336 per contraddistinguere l’aia ed indicasse che essa era in comunione. - la Corte d’appello riformò la sentenza di primo grado sulla base dell’esame dei titoli di proprietà e specificamente sulla base dell’espressa indicazione dell’aia nel titolo del 1929 ed attraverso il richiamo contenuto nel titolo del 1954, in cui si faceva riferimento alla comunione dell’aia. - per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - hanno resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto ricorso incidentale condizionato; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30656/2020 Numero sezionale 11110/2021 - in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato Numero di raccolta generale 5269/2022Data pubblicazione 17/02/2022 memoria illustrativa; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della L. 89/2013, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito tratto il convincimento della comunione dell’aia dal contenuto dell’atto del 20.8.1929, che la indicava comune alle p.lle 335 e 362, senza considerare che il testo dell’atto riportava correzioni ed alterazioni a penna. Dette correzioni sarebbero contrarie alla citata legge notarile, la quale prevede che il notaio debba fare menzione delle variazioni o cancellazioni del testo dell’atto; - il motivo è inammissibile in quanto la questione viene dedotta per la prima volta in sede di legittimità ed implica la necessità di accertamenti di fatto inammissibili in questa sede; - in ogni caso, poiché l’atto pubblico fa pubblica fede fino a querela di falso, per dedurre profili di correzioni ed alterazioni dell’atto, tali da inficiare la veridicità del suo contenuto, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre querela di falso; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce “la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, per omesso esame di un fatto decisivo o di elementi istruttori”, per non aver tenuto conto del contenuto dell’accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA]; - il motivo è inammissibile. - l’accertamento della proprietà (e della comproprietà) di un bene va effettuata con riferimento ai titoli di proprietà sicché l’omesso esame delle risultanze catastali o, in generale degli atti dei pubblici uffici, non assurgono al rango di fatto decisivo per il giudizio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30656/2020 - il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibileNumero sezionale 11110/2021Numero di raccolta generale 5269/2022; - il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito; Data pubblicazione 17/02/2022 - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -2 in data 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C
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