CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 14426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 28/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamenteal capo A2.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 28 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della pronuncia dell’8 settembre 2021 del Tribunale della medesima città,ha assolto l’imputato dal reato ascritto al capo A1 e per il resto confermato conrideterminazione della pena la sentenza nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolentadistrattiva della somma di 28.970,71 euro (capo A2), nella sua qualità diamministratore di fatto dal 2016 della società “ Scandicci pelle s.r.l.”, dichiaratafallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data 13 aprile 2018.2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato,nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione alla sussistenza della bancarotta fraudolentadistrattiva.Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha fondato la penale responsabilitàdel ricorrente sulle dichiarazioni del liquidatore Ditrani, deceduto nel corso delgiudizio, il quale aveva riferito di aver prelevato la somma di cui all’imputazionedal conto corrente della società e di avere versato la somma di 14.000,00 euroall’imputato.Ma sullo specifico motivo di appello relativo alla attendibilità di Ditrani la Corteterritoriale non offre alcuna argomentazione.2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219 l.fall.A fronte di uno specifico motivo di appello la Corte territoriale ha escluso lasussistenza della invocata attenuante affermando assertivamente che il valore deibeni distratti pari a 14.000,00 euro e il conseguente danno subito dai creditori nonpuò considerarsi lieve.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.Il primo motivo di ricorso è fondato.La Corte territoriale (p.6 e ss.) ha fondato il giudizio di penale responsabilitàdell’imputato ricorrente - in relazione alla condotta distrattiva di cui al capo A2-sulle dichiarazioni eteroaccusatorie del liquidatore della società Ditrani,successivamente deceduto, il quale aveva riferito in sede di sommarie informazionitestimoniali, acquisite nel corso del dibattimento, di avere prelevato la somma dieuro 28.970,71 dal conto corrente della società fallita e di avere versato la sommadi euro 14.000,00 all’imputato.La Corte territoriale ha valorizzato altre circostanze di fatto quali le modalitàcon cui era stato eseguito il prelievo da parte di Ditrani e cioè senza alcuna causaaziendale; l’ammissione del Ditrani, inadatto al ruolo di liquidatore, di essere statoscelto da [OSCURATO:PERSONA] quale testa di legno; il ruolo apparente di Ditrani all’internodella società.Ad avviso del collegio, proprio per la provenienza delle dichiarazionieteroaccusatorie da un soggetto che, pur non risultando formalmente imputato,aveva interesse a fornire un racconto che ridimensionasse il suo coinvolgimentonelle vicende societarie, era necessaria una valutazione approfondita della suacarattere illecito del prelievo o al ruolo di testa di legno del liquidatore, ma nonconcernono l’attribuzione del fatto al [OSCURATO:PERSONA].2. La fondatezza di tale motivo assume valore assorbente rispetto alleulteriori censure formulate con il secondo e il terzo motivo con la conseguenza chela sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Firenze per nuovo giudizio nel corso del quale il giudice del rinvio dovràconfrontarsi con le argomentazioni in questa sede esposte in termini di verificadell’attendibilità del Ditrani e della sussistenza di eventuali riscontri alla suanarrazione quanto alla attribuibilità della condotta all’imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]