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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10053/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11863-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1243/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente, un promotore finanziario, avverso una cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2011 relativa ad IRAP ritenendo l'Ufficio che ai promotori finanziari dovesse applicarsi una aliquota IRAP più alta; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che sulla base del d.lgs. n. 446 del 1997 a partire del 1998, ai soggetti tenuti all'IRAP si applicava, indiscriminatamente, l'aliquota ordinaria del 4,25%, con facoltà delle Regioni di maggiorarla per un per un massimo di un ulteriore punto percentuale; la Regione Toscana, con la legge n. 43 del 2002, esercitava tale facoltà portando l'aliquota al 4,40%, limitatamente a Banche, Finanziarie ed Assicurazioni.

In questo contesto ai non espressamente menzionati promotori finanziari si applicava l'aliquota ordinaria del 4,25%.

In esito a successive modifiche normative (legge regione Toscana n. 43 del 2002) l'aliquota è stata portata al 5,25%, sempre con riferimento a limitatamente a Banche, Finanziarie ed Assicurazioni.

I promotori finanziari quindi non sono stati inclusi nel novero dei soggetti cui applicare tale maggiore aliquota.

La diversa lettura che di tali norme fornisce l'appellante, peraltro, non ha oggettivi riscontri e Ric. 2020 n. 11863 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- sul punto vi sono precedenti conformi di questa stessa Commissione dai quali non si ritiene di doversi discostare.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, allegato A, della legge Regionale della Toscana n. 64 del 2006 in quanto anche ai promotori finanziari andava applicata l'aliquota maggiorata dello 0,85% prevista dalla suddetta norma.

Il motivo di impugnazione è inammissibile in quanto, secondo questa Corte: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007).

Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] concerne la circostanza che in esito a successiva modifiche normative (legge regione Toscana n. 43 del 2002) l'aliquota è stata portata al 5,25%, limitatamente a Banche, Finanziarie ed Assicurazioni e i promotori finanziari quindi non sono stati inclusi nel novero dei soggetti cui applicare tale maggiore aliquota, il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate è invece incentrato sulla Ric. 2020 n. 11863 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- disciplina dettata dalla legge regionale della Toscana n. 64 del 2006, neppure menzionata nella sentenza impugnata.

In effetti, la ricorrente prescinde dal contestare l'argomentare logico-giuridico svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (l'art. 2 - significativamente rubricato Aumento dell'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, senza alcuna menzione dunque dei promotori finanziari - della legge della regione Toscana n. 43 del 20 dicembre 2002 stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,40 per cento» e gli arti. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 non menzionano i promotori finanziari) e propone un quesito di diritto svincolato rispetto a quanto argomentato dalla sentenza impugnata senza spiegare il perché la soluzione della controversia offerta dalla sentenza impugnata prescinda dalla legge della regione Toscana n. 64 del 2006 (il motivo di impugnazione inizia affermando che la controversia verte sull'interpretazione dell'art. 5 della legge n. 64 del 2006) sulla quale invece è basato il ricorso, sia pure per affermare che la sentenza ne ha erroneamente omesso la considerazione, specie tenendo presente che i promotori finanziari non sono neppure citati da quest'ultima legge.

Ha infatti affermato questa Corte: Ric. 2020 n. 11863 sez.

MT - uci. 22-02-2022 -4- in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. n. 31236 del 2021; Cass., SU, n. 23745 del 2020).

Inoltre, il ricorso è carente anche da un punto di vista dell'autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), in quanto il presunto riferimento della legge citata ai promotori finanziari attraverso il riferimento al codice ATECO risulta indimostrato: in effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione.

Ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara esposizione dei fatti funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la Ric. 2020 n. 11863 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -5- sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Dunque, inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11863-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1243/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente, un promotore finanziario, avverso una cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2011 relativa ad IRAP ritenendo l'Ufficio che ai promotori finanziari dovesse applicarsi una aliquota IRAP più alta; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che sulla base del d.lgs. n. 446 del 1997 a partire del 1998, ai soggetti tenuti all'IRAP si applicava, indiscriminatamente, l'aliquota ordinaria del 4,25%, con facoltà delle Regioni di maggiorarla per un per un massimo di un ulteriore punto percentuale; la Regione Toscana, con la legge n. 43 del 2002, esercitava tale facoltà portando l'aliquota al 4,40%, limitatamente a Banche, Finanziarie ed Assicurazioni. In questo contesto ai non espressamente menzionati promotori finanziari si applicava l'aliquota ordinaria del 4,25%. In esito a successive modifiche normative (legge regione Toscana n. 43 del 2002) l'aliquota è stata portata al 5,25%, sempre con riferimento a limitatamente a Banche, Finanziarie ed Assicurazioni. I promotori finanziari quindi non sono stati inclusi nel novero dei soggetti cui applicare tale maggiore aliquota. La diversa lettura che di tali norme fornisce l'appellante, peraltro, non ha oggettivi riscontri e Ric. 2020 n. 11863 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- sul punto vi sono precedenti conformi di questa stessa Commissione dai quali non si ritiene di doversi discostare. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, allegato A, della legge Regionale della Toscana n. 64 del 2006 in quanto anche ai promotori finanziari andava applicata l'aliquota maggiorata dello 0,85% prevista dalla suddetta norma. Il motivo di impugnazione è inammissibile in quanto, secondo questa Corte: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007). Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] concerne la circostanza che in esito a successiva modifiche normative (legge regione Toscana n. 43 del 2002) l'aliquota è stata portata al 5,25%, limitatamente a Banche, Finanziarie ed Assicurazioni e i promotori finanziari quindi non sono stati inclusi nel novero dei soggetti cui applicare tale maggiore aliquota, il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate è invece incentrato sulla Ric. 2020 n. 11863 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- disciplina dettata dalla legge regionale della Toscana n. 64 del 2006, neppure menzionata nella sentenza impugnata. In effetti, la ricorrente prescinde dal contestare l'argomentare logico-giuridico svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (l'art. 2 - significativamente rubricato Aumento dell'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, senza alcuna menzione dunque dei promotori finanziari - della legge della regione Toscana n. 43 del 20 dicembre 2002 stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,40 per cento» e gli arti. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 non menzionano i promotori finanziari) e propone un quesito di diritto svincolato rispetto a quanto argomentato dalla sentenza impugnata senza spiegare il perché la soluzione della controversia offerta dalla sentenza impugnata prescinda dalla legge della regione Toscana n. 64 del 2006 (il motivo di impugnazione inizia affermando che la controversia verte sull'interpretazione dell'art. 5 della legge n. 64 del 2006) sulla quale invece è basato il ricorso, sia pure per affermare che la sentenza ne ha erroneamente omesso la considerazione, specie tenendo presente che i promotori finanziari non sono neppure citati da quest'ultima legge. Ha infatti affermato questa Corte: Ric. 2020 n. 11863 sez. MT - uci. 22-02-2022 -4- in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. n. 31236 del 2021; Cass., SU, n. 23745 del 2020). Inoltre, il ricorso è carente anche da un punto di vista dell'autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), in quanto il presunto riferimento della legge citata ai promotori finanziari attraverso il riferimento al codice ATECO risulta indimostrato: in effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione. Ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara esposizione dei fatti funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la Ric. 2020 n. 11863 sez. MT - ud. 22-02-2022 -5- sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020). Dunque, inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di
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