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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 14997/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.u.i. 036WAM7 nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036WAM7) ricorre in cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 23 maggio 2025, di conferma della sentenza del Tribunale di Spoleto di condanna alla pena di giustizia, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5 DPR 309/1990 contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA], dal giugno al luglio 2017, con confisca della somma in sequestro.

Il ricorso è affidato a due motivi.

1. Il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendosi sul punto limitata ad affermare che sarebbe stato ostativo il precedente specifico in atti (relativo a fatti commessi nel 2012) e l'assenza di profili percepibili di resipiscenza.

2. Il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi del medesimo art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen., poiché la Corte territoriale non avrebbe dichiarato la prescrizione del reato, atteso che il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 costituisce ipotesi autonoma di reato cui si applica, in ragione dei limiti edittali di pena, il termine minimo di prescrizione pari ad anni sei, e massimo di anni sette e mesi sei, sicché, trattandosi di fatti commessi tra il mese di giugno e quello di luglio 2017, al momento di emissione della sentenza di secondo grado era ampiamente decorso il termine di prescrizione massimo.

3. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

Come noto, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142- 01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01).

Sul punto la Corte territoriale ha valorizzato, oltre al precedente ed alla assenza di segnali di resipiscenza, altresì l'intensità e il numero dei contatti tra imputato e cessionario della sostanza, nonché l'importo monetario rinvenuto (pari ad un saldo-debi 2finale delle rimesse), con motivazione scevra da profili di irragionevolezza e arbitrarietà.

Ne discende l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Deve premettersi che, come correttamente osservato dal ricorrente, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 146 del 2013 (convertito nella legge n. 10 del 2014), deve essere configurata come ipotesi autonoma di reato (Sez. 4, n. 36078 del 06/07/2017, Dubini, Rv. 270806 - 01; Sez. 4, n. 7363 del 09/01/2014, Fazio, Rv. 259280), pertanto il termine massimo di prescrizione, in ragione dei limiti edittali previsti, è pari ad anni sette e mesi sei.

Va, inoltre, osservato che, pur a fronte della contestazione del reato come commesso dal giugno a luglio 2017, la data di consumazione deve individuarsi in quella dell'ultima cessione, corrispondente al 17 luglio 2017, (data nella quale l'imputato veniva sottoposto a perquisizione, come risulta da entrambe le sentenze di merito).

Infine, occorre considerare che dagli atti risulta che nel corso dell'udienza preliminare siano stati disposti due rinvii del procedimento, con espressa verbalizzazione della sospensione del termine di prescrizione, rispettivamente dall'udienza dell'8 ottobre 2019 all'udienza del 10 marzo 2020, e da quest'ultima alla successiva udienza del successivo 11 maggio, per complessivi 215 giorni di sospensione, sicché il termine di prescrizione massimo deve individuarsi nella data del 20 agosto 2025.

Sul punto, il ricorrente nulla adduce, in ricorso, al fine di comprovare la censura relativa alla prescrizione del reato, asseritamente maturata in data antecedente alla sentenza d'appello.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, si osserva che alla data di emissione della sentenza di appello (23 maggio 2015) il termine di prescrizione massimo (da individuarsi, come detto, in quella del 20 agosto 2025) non era ancora decorso.

Ne discende che il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione 3della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.u.i. 036WAM7 nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036WAM7) ricorre in cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 23 maggio 2025, di conferma della sentenza del Tribunale di Spoleto di condanna alla pena di giustizia, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5 DPR 309/1990 contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA], dal giugno al luglio 2017, con confisca della somma in sequestro. Il ricorso è affidato a due motivi. 1. Il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendosi sul punto limitata ad affermare che sarebbe stato ostativo il precedente specifico in atti (relativo a fatti commessi nel 2012) e l'assenza di profili percepibili di resipiscenza. 2. Il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi del medesimo art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen., poiché la Corte territoriale non avrebbe dichiarato la prescrizione del reato, atteso che il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 costituisce ipotesi autonoma di reato cui si applica, in ragione dei limiti edittali di pena, il termine minimo di prescrizione pari ad anni sei, e massimo di anni sette e mesi sei, sicché, trattandosi di fatti commessi tra il mese di giugno e quello di luglio 2017, al momento di emissione della sentenza di secondo grado era ampiamente decorso il termine di prescrizione massimo. 3. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Come noto, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142- 01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Sul punto la Corte territoriale ha valorizzato, oltre al precedente ed alla assenza di segnali di resipiscenza, altresì l'intensità e il numero dei contatti tra imputato e cessionario della sostanza, nonché l'importo monetario rinvenuto (pari ad un saldo-debi 2finale delle rimesse), con motivazione scevra da profili di irragionevolezza e arbitrarietà. Ne discende l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Deve premettersi che, come correttamente osservato dal ricorrente, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 146 del 2013 (convertito nella legge n. 10 del 2014), deve essere configurata come ipotesi autonoma di reato (Sez. 4, n. 36078 del 06/07/2017, Dubini, Rv. 270806 - 01; Sez. 4, n. 7363 del 09/01/2014, Fazio, Rv. 259280), pertanto il termine massimo di prescrizione, in ragione dei limiti edittali previsti, è pari ad anni sette e mesi sei. Va, inoltre, osservato che, pur a fronte della contestazione del reato come commesso dal giugno a luglio 2017, la data di consumazione deve individuarsi in quella dell'ultima cessione, corrispondente al 17 luglio 2017, (data nella quale l'imputato veniva sottoposto a perquisizione, come risulta da entrambe le sentenze di merito). Infine, occorre considerare che dagli atti risulta che nel corso dell'udienza preliminare siano stati disposti due rinvii del procedimento, con espressa verbalizzazione della sospensione del termine di prescrizione, rispettivamente dall'udienza dell'8 ottobre 2019 all'udienza del 10 marzo 2020, e da quest'ultima alla successiva udienza del successivo 11 maggio, per complessivi 215 giorni di sospensione, sicché il termine di prescrizione massimo deve individuarsi nella data del 20 agosto 2025. Sul punto, il ricorrente nulla adduce, in ricorso, al fine di comprovare la censura relativa alla prescrizione del reato, asseritamente maturata in data antecedente alla sentenza d'appello. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, si osserva che alla data di emissione della sentenza di appello (23 maggio 2015) il termine di prescrizione massimo (da individuarsi, come detto, in quella del 20 agosto 2025) non era ancora decorso. Ne discende che il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione 3della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
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