CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiestol'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'incendio del 25 luglio 2023;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Cagliari ha confermato quellacon cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città, in esito a giudizio abbreviato,aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato d'incendio doloso continuato(capo A) e per quello d’incendio boschivo (capo B), unificati ai sensi dell’art. 81, secondocomma, cod. pen., e l’aveva condannato – riconosciute le circostanze attenuanti generiche eapplicata la diminuente per il rito – alla pena di due anni e due mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per avere appiccato il fuoco:- il 23 luglio 2023 e il 25 luglio, ai terreni situati rispettivamente a ridosso della vigna“[OSCURATO:PERSONA]” e dei fondi agricoli di [OSCURATO:PERSONA], cagionando un incendio che,nel primo caso, si era esteso su una superficie di circa cinquemila mq. e, nel secondo caso,su una superficie di millecinquecento mq.; detto fuoco non si era propagato nell’areaboschiva limitrofa solo per il tempestivo intervento della squadra antincendio della Polizia- il 14 agosto 2023, all’interno di un fondo agricolo di [OSCURATO:PERSONA], cagionandoun incendio che si propagava per una superficie complessiva di diecimila mq. e cheinteressava un’area boschiva. La Corte di appello, anche attraverso il richiamo alla motivazione del Giudice di primogrado, ha disatteso tutti i motivi di gravame che ha ritenuto finalizzati a prospettare letturealternative delle risultanze di prova, invece correttamente valorizzate dal primo Giudice asostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.1. Secondo il conforme accertamento dei Giudici di merito, dunque, è statoconsiderato, quale dato probatorio pacificamente acquisito, la natura dolosa dei due incendidel luglio 2023, di cui il personale del corpo [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a individuare i rispettivipunti d’innesco (p. 5 sentenza di primo grado) e, nel caso dell’incendio del 23 luglio, avevasegnalato il rinvenimento vicino al punto d’innesco di una bottiglia in plastica. 2.2. Incontestata la natura d'incendio e d’incendio boschivo del fuoco di volta in voltaappiccato – per il cui spegnimento, protrattosi nel tempo e con l’impiego di un numeroelevato di operatori (p. 9 della sentenza di primo grado), era intervenuto il [OSCURATO:PERSONA],nonché per il grado di penetrazione e diffusione del fuoco – quanto all'ascrivibilità dellacondotta all’imputato, la Corte territoriale ha valorizzato i numerosi elementi indicati dalGiudice di primo grado e, segnatamente:a) quanto all’incendio del 23 luglio 2023: i) l'esistenza di un movente, costituito daicontrasti intercorrenti tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA], sfociati in denunce penali, anche recentirispetto ai fatti per cui è processo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia edanneggiamento subiti ad opera dell'imputato; ii)la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sui luoghidell'incendio del 23 luglio, come ha dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] che l’aveva scorto appena dopo ildivampare delle fiamme nascosto dietro un cespuglio, vestito con una maglietta di colorerosso e un cappellino con visiera e con nelle mani un’ascia, quindi allontanarsi tra i filari dellavigna. L’abbigliamento descritto da [OSCURATO:PERSONA] era lo stesso che questi indossava il 25 luglio2023, così come indicato dal personale de [OSCURATO:PERSONA] forestale che si era recato presso la suaabitazione, a seguito del secondo incendio; iii) il falso alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA] allorquando hasostenuto che il 23 luglio si era intrattenuto fino alle ore 18,00 in una spiaggia situata a pochichilometri dall’incendio, mentre il teste Ariu ha dichiarato di averlo visto allontanarsi da quelluogo alle 16,15, ossia in orario perfettamente compatibile con l’appiccamento del fuoco;b) quanto all’incendio del 25 luglio 2023, la vicinanza tra il luogo d’innesco e la pistasterrata conducente all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA];c), quanto, infine, all’incendio boschivo del 14 agosto, la sicura presenza di [OSCURATO:PERSONA] abordo della sua autovettura in prossimità dei luoghi interessati dall’incendio in orariocompatibile con l’appiccamento del fuoco (come affermato da [OSCURATO:PERSONA]) e il ritrovamento daparte del personale del [OSCURATO:PERSONA], qualche ora dopo, nella sua auto di due accendiniallocati nell’auto in pronta disponibilità (p. 8 della sentenza di primo grado).3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ededuce quattro motivi. 3.1. Con il primo denuncia la violazione di legge degli artt. 191, comma 2, 6, comma 2,e 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, con riferimento all’incendio del 23 luglio 2023, che la Corteavrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio2023 quale persona informata sui fatti, poiché a quella data egli era già sottoposto adindagini in quanto [OSCURATO:PERSONA], sin dal 24 luglio 2023, l’aveva indicato quale autore dell’incendiosviluppatosi il 23 luglio 2023.Osserva come tale nullità non potrebbe ritenersi sanata dalla sua richiesta di ritoabbreviato, perché l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. esclude dalla sanatoria leinutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.3.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità per l’incendio del 25 luglio2023.La conferma della responsabilità per tale episodio di incendio riposerebbe su unamotivazione veramente apparente e, comunque, illogica, ossia quella che valorizza lavicinanza tra il punto di innesco dell’incendio e l’abitazione dell’imputato. Osserva ilricorrente l’irragionevolezza della circostanza, poiché un tale comportamento avrebbe postoa repentaglio la sua stessa abitazione.Tale illogicità, segnalata nell’atto di appello, non avrebbe trovato alcuna risposta nellamotivazione della Corte territoriale, pur trattandosi di un elemento cardine nel percorsologico argomentativo di affermazione di colpevolezza.3.3. Con il terzo motivo è dedotto il vizio di travisamento della prova, con riferimentoall’incendio del 23 luglio 2023.La prova travisata sarebbe costituita dal verbale di sommare informazioni rese in data4 agosto 2024 dalla persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA] che – sulle affermazioni diMonti – testualmente aveva dichiarato: «il giorno dopo l’incendio della domenica 23 luglio2023 ho sentito, tra le urla che spesso pronuncia a casa, sua una frase riferita all’incendio: abiu ca danti afframmiau ai cuddu (ha visto che lo hanno avvampato a quello)».La Corte di appello, nel trarre da questa frase il proprio convincimento della penaleresponsabilità dell’imputato, ne avrebbe travisato la portata, affermando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero incontrati e che il primo avrebbe commentato soddisfatto l’accaduto in dialettosardo.Poiché, invece, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono incontrati e poiché il primo non ha maiaffermato di avere udito il secondo commentare (peraltro «con soddisfazione», comeaffermato dalla Corte di appello) l’episodio dell’incendio, secondo il ricorrente la motivazionedella sentenza avrebbe utilizzato due elementi inesistenti nel processo che avrebberoirrimediabilmente influito sull’affermazione di responsabilità.3.4. Con l’ultimo motivo si lamenta il travisamento della prova con riferimentoall’incendio boschivo del 14 agosto 2023.La sentenza impugnata attribuisce valore probatorio al ritrovamento nell’auto di Monteidi due accendini, unitamente alla sua condizione di soggetto non fumatore. Tuttavia – e inciò consisterebbe il travisamento – la condizione di non tabagista dell’imputato non èrinvenibile negli atti del processo, poiché in quelli redatti dal [OSCURATO:PERSONA] risultaesclusivamente che, al momento della perquisizione, il ricorrente «non deteneva sullapersona o nell’autoveicolo articoli da fumo».Tale erronea inferenza avrebbe, dunque, irrimediabilmente influito sulla motivazioneconfermativa della responsabilità, nonostante nei motivi di appello era stata introdotta lacondizione di tabagista dell’imputato quale elemento a suo favore.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 22 gennaio 2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente all’incendio del 23 luglio 2023.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 24 gennaio 2026 ha depositato conclusioni scritte conle quali ha ribadito i motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, che denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate, dev’esserecomplessivamente rigettato.1. È privo di pregio il primo motivo di ricorso.1.1. Osserva il Collegio come la giurisprudenza si sia divisa sull’efficaciasanante della scelta del rito abbreviato in caso di violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc.pen.Secondo un primo orientamento, in tema di giudizio abbreviato, «sono inutilizzabili aisensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla"violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divietistabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite inspregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o inviolazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali osovranazionali» (si veda Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 – 01dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escussocome persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito comeindagato; si veda anche Sez. 3, n. 1914 del 20/12/2018, dep. 2019 T., Rv. 274343 - 01).Alla stregua di altro, preferibile orientamento che qui si condivide e riafferma,«l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso didichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopol'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia statointerrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connessoo di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25390del 03/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288177 – 01. Fattispecie relativa a reato di cui all'art.12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili nel giudizioabbreviato le dichiarazioni rese senza garanzie difensive da cittadini stranieri condotti pressole autorità di frontiera per ingresso illegale in territorio nazionale, per i quali erano, quindi, giàemersi indizi del reato di cui all'art. 10-bis del citato d.lgs.; si veda anche Sez. 2, n. 34512 del29/04/2009, Fornaro, 245226 - 01).La giurisprudenza di legittimità che ha seguito questo condiviso insegnamento, haescluso che l’inutilizzabilità di quanto riferito dal dichiarante che doveva essere sentito con legaranzie previste dall’art. 63 cod. proc. pen. potesse essere sanata dalla scelta del ritoabbreviato. Sez. 1, n. 20834 del 01/03/2023, Rv. 284539 – 01 ha, difatti, chiarito che «intema di giudizio abbreviato, non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti danullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga allarilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi» (Nella fattispecie la Corte ha ritenutoinutilizzabile erga omnes la deposizione resa dal soggetto escusso dalla polizia giudiziaria inqualità di persona informata sui fatti, che, invece, avrebbe dovuto essere sentito, sindall'inizio, in veste di indagato). Si è, inoltre, ricordato che il giudice può «valutare tutti gli attilegittimamente acquisiti durante le indagini preliminari a eccezione proprio di quelli colpiti danullità ed inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevabilità di ufficio edell'insanabilità di queste situazioni derogato, espressamente né implicitamente, da alcunanorma e dovendosi escludere l'incompatibilità del rito con il precetto che le concerne» (Sez.5, n. 12975 del 21/10/1999, Busellato, Rv. 214723 - 01); e tra esse rientra senz'altro l'ipotesidi violazione del comma 2 dell'art. 63 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34512 del 29/04/2009,del 22/06/2016, D'Errico, n.m. a; Sez. 2, n. 43687 27/10/2021, Russo, n. mm; Sez. 5, n.23354 del 1/04/2022, Gentili, n. m.).1.2. Tanto premesso in diritto, tuttavia, va osservato che nel caso qui inscrutinio l’eccezione, astrattamente fondata, è inammissibile perché il ricorrente non ne haindicato la decisività, ossia non ha chiarito in che modo l’eliminazione delle dichiarazioniirritualmente rese da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato a un risultato probatorio differente.È, infatti, inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepiscel'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "provadi resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02. Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttoridopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; si veda altresìSez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01).2. I restanti tre motivi – che possono vagliarsi congiuntamente, attesa lasovrapponibilità e connessione delle relative questioni – sono inammissibili perché generici,rivalutativi e volti a riprodurre censure che il Giudice di appello ha già preso inconsiderazione e adeguatamente vagliato.Il ricorrente, invero, nel censurare la motivazione, ha omesso del tutto di confrontarsicon i plurimi elementi a carico che si sono delineati ai punti a), b) e c) della premessa delpresente provvedimento e che si sono sostanziati nel riconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] enell’indicazione della maglietta rossa indossata da [OSCURATO:PERSONA] (riscontrata dai militari) inoccasione dell’incendio del 23 luglio,nel fallimento dell'alibi dell'imputato,nella notoria graveinimicizia tra i due, nelle minacce profferite nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] anche alla presenza deimilitari, infine nel riconoscimento dell’auto e della stessa persona di [OSCURATO:PERSONA] in occasionedell’incendio del 14 agosto.È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dallacorte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 –01). Il ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui manchi la correlazione tra leragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto diimpugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimentocensurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01).2.1. Entrando maggiormente nel dettaglio, quanto al secondo motivo –diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – la circostanza della vicinanza tra il puntodi innesco dell’incendio del 25 luglio e l’abitazione dell’imputato è stata a buona ragioneritenuta, attraverso una lettura non parcellizzata delle risultanze di prova, elemento diassoluto rilievo per l’attribuzione all’imputato di quell’episodio di incendio che, osserva ilCollegio, si pone – non a caso – temporalmente subito dopo quello del 23 luglio, in cui ilricorrente è stato riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] e prima di quello boschivo, del mese agosto, per ilquale la sua presenza sui luoghi è del pari incontrovertibilmente accertata.2.2. Quanto al terzo e al quarto motivo di ricorso, non si riscontra nessuno deidenunciati travisamenti.Non è superfluo ricordare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di"contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizionedel giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice dimerito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibilee pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante",ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nelmerito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283370 – 01). Inoltre detto vizio è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato siaidoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione perla essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite deldevolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel meritodel risultato probatorio (Sez. 5 - , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 – 01)Nel caso in esame, si osserva che il dato della frase in dialetto sardo udita da [OSCURATO:PERSONA] eproferita da [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato nella sentenza di primo grado in modo assolutamenteconforme al verbale di sommarie informazioni testimoniali e la Corte di appello, nel brevecenno che ha fatto a tale circostanza (a p. 9 della sentenza), se pure ha impropriamenteinserito la frase nel contesto di un colloquio (mentre si tratta di un’affermazione fatta daMontei ad alta voce, commentando tra sé e sé), ne ha riportato correttamente il contenuto,cui ha attribuito– con motivazione scevra da fratture logiche – il medesimo significato,convergente in senso accusatorio, del Giudice di primo grado, inferendone un ulteriorelegame tra l’imputato e l’incendio a riprova del movente che aveva ispirato le azionicriminose contestategli.2.3. Analoghe considerazioni valgono per la condizione o no di tabagista delricorrente alla quale, va rimarcato, il Giudice di primo grado non ha attribuito alcunparticolare rilievo probatorioe rispetto alla quale la Corte di appello si è limitata a rilevare chenon risultava che [OSCURATO:PERSONA] fosse fumatore; dunque l’informazione – anche in questo caso – è statautilizzata in aderenza alle risultanze di prova, facendo emergere il dato rilevante, ossiail ritrovamento di due accendini pronti all’uso nella disponibilità del ricorrente ed idoneo adappiccare le fiamme, com’è indicato nella sentenza di primo grado che, dunque, non si poneper nulla in contrasto, sul punto, con quella di appello.3. Per le ragioni sin qui esposte, come anticipato, il ricorso dev’essererigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente dev’essere condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]