CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Donatella ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato quella del Tribunale di Oristano, con la quale la predetta era stata condannata per due ipotesi di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificate nel vincolo della continuazione; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, segnatamente riguardanti la valutazione del materiale probatorio (intercettazioni), che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici che la difesa ha, in sostanza, contestato senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito); che, inoltre, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01), laddove le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sebbar del 2015, cit., Rv. 263714-01); che, infine, le censure difensive sono prive del necessario confronto anche con le argomentazioni esposte dalla Corte d'appello per ritenere non applicabile, nella specie, l'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen. (sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678), nella specie saldamente ancorate a elementi di sicuro rilievo tra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]