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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42752/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di calunnia e falsa testimonianza.

Egli denuncia vizi di motivazione sui seguenti capi e punti: 1) colpevolezza per la calunnia; 2) mancato riconoscimento dell'esimente dell'art. 384, cod. perì., per la falsa testimonianza; 3) diniego delle attenuanti generiche.

2. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile.

2.1. Il primo è generico e volto ad una rivalutazione dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità.

2.2. Il secondo è nuovo, non essendo stato proposto con l'atto d'appello.

Peraltro, è manifestamente infondato, trattandosi di reati commessi con un'unica condotta e non l'uno (la falsa testimonianza, cioè) per evitare di disvelare la propria responsabilità per l'altro.

2.3. Anche il terzo motivo non è consentito in questa sede, poiché chiede alla Corte di cassazione una valutazione di fatto, allegandosi elementi suscettibili di giustificare il riconoscimento di attenuanti generiche ma non prospettati al giudice di merito: si legge in sentenza, infatti, che la relativa doglianza è stata ivi avanzata «in modo lapidario e immotivato».

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di calunnia e falsa testimonianza. Egli denuncia vizi di motivazione sui seguenti capi e punti: 1) colpevolezza per la calunnia; 2) mancato riconoscimento dell'esimente dell'art. 384, cod. perì., per la falsa testimonianza; 3) diniego delle attenuanti generiche. 2. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile. 2.1. Il primo è generico e volto ad una rivalutazione dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità. 2.2. Il secondo è nuovo, non essendo stato proposto con l'atto d'appello. Peraltro, è manifestamente infondato, trattandosi di reati commessi con un'unica condotta e non l'uno (la falsa testimonianza, cioè) per evitare di disvelare la propria responsabilità per l'altro. 2.3. Anche il terzo motivo non è consentito in questa sede, poiché chiede alla Corte di cassazione una valutazione di fatto, allegandosi elementi suscettibili di giustificare il riconoscimento di attenuanti generiche ma non prospettati al giudice di merito: si legge in sentenza, infatti, che la relativa doglianza è stata ivi avanzata «in modo lapidario e immotivato». 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore I
Sentenza Cassazione n. 42752/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris