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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 28186/2025

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[OSCURATO:PERSONA] DI CONSIGLIO R.G.N. 23931/2022 CC 26/09/2025 Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23931/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavi e domiciliat e elettivamente in Roma, via di Monserrato 25; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29; -controricorrente- nonché Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 274 /2022, pubblicata il 25 marzo2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento notificata all’Agente per la riscossione, impugnando, in particolare, un avviso di addebito relativo a 34 cartelle esattoriali e 3 avvisi di addebito per l’ammontare di € 11.617,02 per mancato versamento di contributi previdenziali relativi all’anno 2010, sul presupposto che non fosse mai stato notificato, con la conseguenza che il credito azionato si sarebbe prescritto.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 19 dicembre 2019, ha rigettato l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1274/2022, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’[OSCURATO:PERSONA] si èdifesa con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 153, 176, comma 2, 186 e 291 c.p.c. in quanto l’ordinanza 13 settembre 2022 avrebbe dovuto essere notificata al suo difensore, non essendo stata adottata in udienza.

Sostiene parte ricorrente che le ordinanze redatte in assenza dei difensori e in un momento successivo all’udienzadebbano essere comunicate.

Nella specie, il provvedimento con il quale sarebbe stata autorizzata la rinotifica dell’atto di appello all’[OSCURATO:PERSONA] nel termine del 18 ottobre 2021 sarebbe stato adottato in un momento successivo all’udienza del 13 settembre 2021 e, segnatamente, alle ore 16,40, all’esito di una riserva rispetto all’udienza tenutasi alle ore 9,50.

Tale provvedimento, non a caso, non sarebbe stato inserito nel verbale di udienza, ma in un foglio separato e materialmente congiunto al verbale, con le modalità stabilite dall’art. 134 c.p.c. per i provvedimenti adottati fuori udienza.

La censura è infondata.

Dalla lettura del provvedimento contestato, presente nell’apposito DESK, emerge che esso è stato reso dal Collegio della Corte d’appello di Roma, sentite le parti, dopo che la detta Corte si era ritirata in Camera di Consiglio.

Non risulta che il menzionato Collegio si fosse riservato alcuna attività o che l’udienza fosse stata in precedenza rinviata ad altra data.

Del tutto priva di rilievo è, quindi, la ricostruzione di parte ricorrente, secondo la quale, invece, l’ordinanza del giudice di appello avrebbe dovuto essere comunicata in quanto resa fuori udienza.

Nessuna disposizione vieta a una Corte di ritirarsi in camera di consiglio per esaminare una questione per poi annunciare l’esito della delibera direttamente alle parti che, a quel punto, hanno l’onere di essere presenti in aula per conoscere direttamente detto esito, non essendo stata l’udienza in precedenza formalmente dichiarata chiusa o rinviata e in mancanza di un provvedimento di riserva. 2)Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Il provvedimento letto da un collegio di corte d’appello in udienza dopo essersi ritirato, sentite le parti, in camera di consiglio, ove la causa non sia stata prima espressamente rinviata o assunta in riserva, è da considerare comunicato nel corso della detta udienza e, quindi, non deve essere reso noto,a cura della cancelleria, ai difensorinon presenti”.

Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in favore di parte controricorrente,come in dispositivo.

Si attesta, altresì, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; - pone le spese di lite a carico di parte ricorrente che liquida, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], in € 4.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DI CONSIGLIO R.G.N. 23931/2022 CC 26/09/2025 Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23931/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavi e domiciliat e elettivamente in Roma, via di Monserrato 25; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29; -controricorrente- nonché Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 274 /2022, pubblicata il 25 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento notificata all’Agente per la riscossione, impugnando, in particolare, un avviso di addebito relativo a 34 cartelle esattoriali e 3 avvisi di addebito per l’ammontare di € 11.617,02 per mancato versamento di contributi previdenziali relativi all’anno 2010, sul presupposto che non fosse mai stato notificato, con la conseguenza che il credito azionato si sarebbe prescritto. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 19 dicembre 2019, ha rigettato l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1274/2022, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] si èdifesa con controricorso. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 153, 176, comma 2, 186 e 291 c.p.c. in quanto l’ordinanza 13 settembre 2022 avrebbe dovuto essere notificata al suo difensore, non essendo stata adottata in udienza. Sostiene parte ricorrente che le ordinanze redatte in assenza dei difensori e in un momento successivo all’udienzadebbano essere comunicate. Nella specie, il provvedimento con il quale sarebbe stata autorizzata la rinotifica dell’atto di appello all’[OSCURATO:PERSONA] nel termine del 18 ottobre 2021 sarebbe stato adottato in un momento successivo all’udienza del 13 settembre 2021 e, segnatamente, alle ore 16,40, all’esito di una riserva rispetto all’udienza tenutasi alle ore 9,50. Tale provvedimento, non a caso, non sarebbe stato inserito nel verbale di udienza, ma in un foglio separato e materialmente congiunto al verbale, con le modalità stabilite dall’art. 134 c.p.c. per i provvedimenti adottati fuori udienza. La censura è infondata. Dalla lettura del provvedimento contestato, presente nell’apposito DESK, emerge che esso è stato reso dal Collegio della Corte d’appello di Roma, sentite le parti, dopo che la detta Corte si era ritirata in Camera di Consiglio. Non risulta che il menzionato Collegio si fosse riservato alcuna attività o che l’udienza fosse stata in precedenza rinviata ad altra data. Del tutto priva di rilievo è, quindi, la ricostruzione di parte ricorrente, secondo la quale, invece, l’ordinanza del giudice di appello avrebbe dovuto essere comunicata in quanto resa fuori udienza. Nessuna disposizione vieta a una Corte di ritirarsi in camera di consiglio per esaminare una questione per poi annunciare l’esito della delibera direttamente alle parti che, a quel punto, hanno l’onere di essere presenti in aula per conoscere direttamente detto esito, non essendo stata l’udienza in precedenza formalmente dichiarata chiusa o rinviata e in mancanza di un provvedimento di riserva. 2)Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Il provvedimento letto da un collegio di corte d’appello in udienza dopo essersi ritirato, sentite le parti, in camera di consiglio, ove la causa non sia stata prima espressamente rinviata o assunta in riserva, è da considerare comunicato nel corso della detta udienza e, quindi, non deve essere reso noto,a cura della cancelleria, ai difensorinon presenti”. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in favore di parte controricorrente,come in dispositivo. Si attesta, altresì, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; - pone le spese di lite a carico di parte ricorrente che liquida, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], in € 4.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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