CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1957
Cassazione n. 45094/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1957 avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.590 cod.pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, con il quale è stata dedotta l'intervenuta estinzione del reato per effetto di remissione di querela, è fondato. Risulta difatti dagli atti l'intervenuta remissione medesima e la successiva accettazione da parte dell'imputato. Per l'effetto, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto in quanto estinto per intervenuta remissione di querela con spese - stante l'assenza di diverso accordo - a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela; spese a carico del querelato.