CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso e dal fine di agevolare la consorteria mafiosa facente capo alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che: .. 2.1. con il primo motivo deduceva violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art.629 cod. pen.) e vizio di motivazione; le emergenze investigative indicherebbero che il Ventrice era un "amico" della persona offesa, ed avrebbe svolto un'attività di mediazione non funzionale a consumare l'estorsione; i rapporti tra l'offeso e il ricorrente sarebbero caratterizzati da una profonda e sincera amicizia, sicché le conversazioni intercettate avrebbero dovuto essere interpretate come indicative della solidarietà umana del ricorrente nei confronti dell'amico; si deduceva, inoltre, che non sarebbe emersa alcuna forma di coartazione a lui riconducibile. 2.2. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell' estorsione: il quadro indiziario sarebbe stato valutato (a) travisando la conversazione intercorsa tra il Ventrice e il Fraone, risalente al il 22 settembre 2018; dalla conversazione emergerebbe che Fraone sarebbe giunto a Tropea solo intorno alle tre e mezza del pomeriggio, sicché l'incontro non avrebbe potuto essersi verificato prima di quell'ora; (b) non considerando che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe determinato a non partecipare all'asta autonomamente; (c) non considerando che il Mondella non avrebbe mai dichiarato di avere subito costrizioni o minacce dal Ventrice e che - alla data del 4 settembre 2019 - la Daphne avrebbe fatto istanza per partecipare all'asta giudiziaria, sicché a quella data non poteva essersi verificata alcuna condotta intimidatoria; (d) senza tenere conto che sarebbero assenti sia il danno, che l'ingiusto profitto, tenuto da conto che la possibilità di partecipare alla gara non integra una componente del patrimonio della persona offesa. 2.2.1 I primi due motivi si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova, raccolti nel corso delle indagini, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in Cassazione è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso - che insta per la validazione di una tesi alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di entrambi i gradi di merito -, il Tribunale ha valutato gli elementi di prova, e segnatamente le dichiarazioni della persona offesa, ritenendo che il Ventrice avesse agito come intermediario "partecipe", e come non "terzo", rispetto all'estorsione in quanto sosteneva gli interessi del Fraone e del [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco dell'omonimo clan. Secondo quanto dichiarato dall'offeso, infatti, egli aveva cercato più volte di realizzare un incontro ed aveva esplicitamente minacciato il Mondella, facendo riferimento alla capacità criminale dei [OSCURATO:PERSONA]. Nella valutazione del Tribunale, trasfusa in una motivazione priva di vizi logici, gli indizi raccolti si configurano come univocamente indicativi della responsabilità del Ventrice per il reato di estorsione, non essendo emerso alcun elemento che consente di ritenerlo un semplice mediatore, non partecipe del grave reato contestato. La motivazione offerta, che valuta gli indizi raccolti compiendo un accertamento processuale "allo stato degli atti" e tracciando un percorso argomentativo privo di vizi logici, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.3. Violazione di legge (art. 416-bis. 1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso e dell'aggravante agevolativa; il mancato coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti per cui si procede, emergente dall'ordinanza dell'annullamento del Tribunale per il riesame, renderebbe illogica la motivazione nella parte in cui il Tribunale desumeva la sussistenza dell'aggravante proprio dalla caratura criminale dei [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda, invece, l'aggravante agevolativa si evidenziava che l'ultimo beneficiario della azione contestata sarebbe [OSCURATO:PERSONA], titolare di un credito di circa 80.000 euro e non già la presunta consorteria criminale. 2.3.1. Il collegio ribadisce che il metodo mafioso è una caratteristica dell'azione, dunque una circostanza oggettiva, il cui riconoscimento prescinde sia dall'accertamento dell'esistenza di una associazione di riferimento, che dalla partecipazione all'associazione dell'autore della minaccia. Per la sussistenza dell'aggravante è solo necessario che l'azione illecita sia compiuta riferendosi - sia pure solo in modo contratto o implicito - al potere intimidatorio in astratto riferibile ad un gruppo organizzato dotato di elevata capacità criminale; nessun rilievo riveste invece l'effetto che l'azione minatoria ha sulla vittima.Si ritiene cioè che l'azione estorsiva consumata attraverso l'evocazione dell'interesse di un temibile consorzio criminale, tanto più se riconducibile ad una mafia storica, abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie "contratte", ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall'associazione; tale semplificazione dell'azione, correlata all'evocazione della potenza criminale delle mafie, integra il metodo mafioso" (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175). Nel caso in esame, secondo la ineccepibile valutazione di merito del Tribunale, le emergenze investigative indicavano che il Ventrice avesse agito facendo chiaro riferimento all'interesse del capoclan [OSCURATO:PERSONA], nulla rilevando che lo stesso - allo stato degli atti - non risulti gravemente indiziato per i fatti in contestazione: il che integra sicuramente gli estremi del ricorso all'uso del metodo mafioso. L'emersione dell'interesse del capo mafia consente inoltre di ritenere - seppur con valutazione allo stato degli atti - anche la sussistenza dell'aggravante agevolativa . 2.4. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla indicazione dell'attualità delle esigenze cautelari: non sarebbe stata considerata la giurisprudenza della Cassazione che assegna rilievo al tempo intercorrente tra i fatti e l'applicazione della misura, anche quando si procede per reati aggravati dal ricorso all'uso del metodo mafioso e dall'aggravante agevolativa. 2.4.1. Anche questa doglianza è infondata, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale offre una giustificazione sintetica, ma non manifestamente illogica circa la sussistenza delle esigenze cautelari rilevando come, essendo emersa la gravità indiziaria in relazione ad un reato aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1. cod. pen., fosse operativa la doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura custodiale; presunzione che non risulta vinta da emergenze di segno contrario. Il collegio, consapevole del fatto che la Cassazione non offre una interpretazione univoca in ordine alla rilevanza del c.d. "tempo silente" in relazione ai reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. ritiene di ribadire la sua adesione all'orientamento secondo cui la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631 - 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep.2020, Trombacca, Rv. 278569; contra, tra le altre Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728).La motivazione della ordinanza impugnata è coerente con la scelta ermeneutica effettuata dal collegio e non si presta dunque ad alcuna censura. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente