CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28890/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Pescara, in qualità di giudice di secondo grado ha confermato la pronunzia di condanna del Giudice di Pace di Penne pronunciata per il delitto di lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di percosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, articolando un unico motivo comune ad entrambi con cui è stata dedotta l'estinzione dei reati per intervenuta remissione reciproca delle querele. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritLalmente effettuate (contestualmente in data 13 ottobre 2023 dinanzi alla Sezione di [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara) e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati rispettivamente loro ascritti. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati. Così deciso il 3 luglio 2024 Il igliere estensore Il