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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 38006/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], la Corte fa presente che è pervenuto verbale di remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], con relativa accettazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI difensore di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'originale del verbale di remissione di querela con contestuale accettazione.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del Procuratore Generale.9 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse un favore di quest'ultima e, riqualificati i fatti contestati in relazione a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 81, 624 e 61 n. 11, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine agli stessi, ad eccezione del furto di un profumo, perché estinti per intervenuta prescrizione, così rideterminando la pena in relazione al furto del citato cosmetico.

Ha confermato in tal senso la sentenza appellata, ivi incluse le statuizioni civili in favore della sola Greco, riducendo la rifusione delle spese sostenute da questa parte civile in primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado di appello liquidate in complessivi euro 1.500,00.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che articola quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non avendo fatto la Corte buon governo delle disposizioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile.

Gli elementi, unicamente indiziari, non apparirebbero univoci e consentirebbero una ricostruzione alternativa dei fatti.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'articolo 624 cod. pen. con riferimento ai reati commessi nei confronti della signora Greco e dichiarati prescritti dal Giudice di appello.

Non vi sarebbe, infatti, alcun riscontro della loro commissione da parte dell'imputata.

2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen., come richiesto in sede di discussione orale.

2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge in ordine alla condanna alle spese in favore della parte civile non avendo la Corte motivato le ragioni per la quale non aveva inteso procedere alla compensazione delle spese di primo e di secondo grado.

3. Si rileva che in data 06/06/2022 è pervenuto nella Cancelleria di questa Sezione verbale di remissione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] con contestuale accettazione da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale dell'imputata, come da atto di procura allegato al verbale.3.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'aggravante contestata (art. 61, n. 11 cod.pen.) non rientra tra le circostanze aggravanti per le quali l'articolo 624, comma 3, cod. pen., esclude la procedibilità a querela della persona offesa, di talché il reato può dirsi estinto per remissione di querela.

4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.

In assenza di accordo tra le parti, le spese del procedimento sono a carico della querelata (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Spese a carico della querelata.

Così deciso in data 8 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], la Corte fa presente che è pervenuto verbale di remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], con relativa accettazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI difensore di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'originale del verbale di remissione di querela con contestuale accettazione. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del Procuratore Generale.9 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse un favore di quest'ultima e, riqualificati i fatti contestati in relazione a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 81, 624 e 61 n. 11, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine agli stessi, ad eccezione del furto di un profumo, perché estinti per intervenuta prescrizione, così rideterminando la pena in relazione al furto del citato cosmetico. Ha confermato in tal senso la sentenza appellata, ivi incluse le statuizioni civili in favore della sola Greco, riducendo la rifusione delle spese sostenute da questa parte civile in primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado di appello liquidate in complessivi euro 1.500,00. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che articola quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non avendo fatto la Corte buon governo delle disposizioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile. Gli elementi, unicamente indiziari, non apparirebbero univoci e consentirebbero una ricostruzione alternativa dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'articolo 624 cod. pen. con riferimento ai reati commessi nei confronti della signora Greco e dichiarati prescritti dal Giudice di appello. Non vi sarebbe, infatti, alcun riscontro della loro commissione da parte dell'imputata. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen., come richiesto in sede di discussione orale. 2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge in ordine alla condanna alle spese in favore della parte civile non avendo la Corte motivato le ragioni per la quale non aveva inteso procedere alla compensazione delle spese di primo e di secondo grado. 3. Si rileva che in data 06/06/2022 è pervenuto nella Cancelleria di questa Sezione verbale di remissione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] con contestuale accettazione da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale dell'imputata, come da atto di procura allegato al verbale.3.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'aggravante contestata (art. 61, n. 11 cod.pen.) non rientra tra le circostanze aggravanti per le quali l'articolo 624, comma 3, cod. pen., esclude la procedibilità a querela della persona offesa, di talché il reato può dirsi estinto per remissione di querela. 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. In assenza di accordo tra le parti, le spese del procedimento sono a carico della querelata (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico della querelata. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il
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