CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 20134/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10735-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] pubblico Obbligo contributivo Giurisdizione R.G.N.10735/2019 Cron. Rep. Ud.23/05/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 4844/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 7805/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed in motivazione aveva affermato che «le pretese attoree si riferiscono ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998»; 2. il ricorrente, dipendente della Regione Campania, il 6 maggio 1980 si era dimesso per rimuovere la causa di ineleggibilità a consigliere della regione medesima, all’epoca prevista dagli artt. 2 e 3 della legge n. 154/1981; a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del richiamato art. 2 della legge n. 154/1981, nella parte in cui non consentiva che la ineleggibilità potesse cessare per i dipendenti regionali anche con il collocamento in aspettativa, il legislatore,con l’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, aveva consentito ai dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive di essere riammessi in servizio, previa domanda da presentare nel termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; successivamente il legislatore con l’art. 2, comma 14, della legge 16 giugno 1998 n. 191, aveva precisato che nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e quella di riammissione in servizio il dipendente doveva essere considerato ad ogni effetto in aspettativa senza assegni; il Fierro aveva, quindi, presentato l’apposita istanza, sulla quale la Giunta regionale aveva provveduto nei termini richiesti con deliberazione n. 9575 del 28 novembre 1997, e, una volta ottenuta la riammissione, aveva chiesto anche la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali e sulla domanda, presentata il 6 aprile 1999 e rinnovata il 21 gennaio 2000, la Regione aveva provveduto escludendo, peraltro, che la contribuzione potesse essere richiesta per i periodi coperti da altre contribuzioni, connesse a rapporti di lavoro alle dipendenze di privati ed a rapport i di collaborazione coordinata e continuativa; l’istanza, quindi, era stata accolta solo parzialmente e per questo il Fierro aveva agito in giudizio nei confronti della Regione, dell’INPS e dell’INPDAP, chiedendo la «regolarizzazione da parte della Giunta regionale della Campania della posizione contributiva … per tutti i periodi non coperti da altre forme assicurative compresa quella relativa al rapporto di lavoro co.co.co. non ricongiungibile ex lege 29/1979» e la conseguente ricongiunzione presso l’Inpdap dei periodi non coperti «compresa quella relativa al periodo 1.10.1990-31.12.1990 (rapporto di lavoro co.co.co) che non essendo ricongiungibile va versata dall’ente regione»; 3. il Tribunale di Avellino aveva valorizzato per escludere la giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che la contribuzione asseritamente omessa si riferisse a periodo antecedente al 30 giugno 1998 (ed aveva, quindi, individuato nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione) mentre la Corte d’appello di Napoli, nel confermare la pronuncia declinatoria della giurisdizione, ha ritenuto che la domanda riguardasse la ricongiunzione dei periodi assicurativi e, pertanto , ha richiamato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla pensione e, quindi , non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto ma anche quelle inerenti ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori,gli interessi e la rivalutazione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese con controricorso la Regione Campania, mentre l’INPS ha solo depositato procura. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. «violazione e falsa applicazione degli artt. 409 n. 5 e 442 c.p.c., del d.lgvo 30 marzo 2001 n. 165, art. 45, comma 17, d.lgvo 31 marzo 1998 n. 80» e sostiene, in sintesi , che ha errato la Corte territoriale nell’affermare la giurisdizione della Corte dei Conti perché la domanda formulata era diretta a contestare l’omesso versamento della contribuzione da parte della Regione Campania e solo in via conseguente e riflessa riguardava la ricongiunzione delle posizioni assicurative esistenti;aggiunge che la controversia doveva e deve essere attribuita al giudice ordinario perché il diritto al versamento della contribuzione, seppure relativo a periodi antecedenti al 30 giugno 1998, era sorto solo a seguito della riammissione in servizio, disposta ex lege n. 127/1997, e dell’entrata in vigore della legge n. 191/1998,che aveva posto a carico del datore di lavoro pubblico,in relazione all’arco temporale compreso fra le dimissioni e la successiva riammissione, i medesimi obblighi discendenti dalla collocazione del dipendente in aspettativa senza assegni; 2. deve essere dichiarata, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario; in premessa occorre evidenziare che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 10 settembre 2018, giacché tale questione rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra quelle indicate nel richiamato decreto, sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; sempre in premessa va richiamo i l principio, costantemente ribadito da questa Corte regolatrice, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitumsostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492); pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere , che attengonoal merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione; si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, opera anche nei casi in cui, come nella fattispecie, occorre statuire sui confini dell’ambito riservato alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti che, ai sensi dell’art. 13 del r.d. n. 1214/1934, «giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge»; al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente affermato che la delimitazione dell’ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la r icongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); peraltro, il richiamato principio è stato precisato da Cass. S.U. n. 15058/2017 con l’affermazione che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti non può essere affermata qualora venga in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore (incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilo dell'insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale; in tal caso, infatti, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto, ossia al giudice ordinario o a quello amministrativo, sulla base della regola di riparto della giurisdizione dettata dagli artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 23399/2016 e Cass. S.U. n. 16827/2017); 3. alla luce dei richiamati principi deve essere affermata nella fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la domanda principale proposta dal Fierro, come si desume con chiarezza dalle conclusioni formulate e dalle argomentazioni sviluppate a sostegno delle stesse, ha ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo gravante sulla Regione Campania, sollecitato con l’istanza di ricostruzione della carriera a fini giuridici, economici e previdenziali del 29 luglio 1999 e solo parzialmente acc olta dall’amministrazione, la quale ha ritenuto di dovere escludere i periodi già interessati da contribuzione, ivi compresa quella versata da datori di lavoro privati e in ragione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; su questa domanda la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, perché inerente ad un obbligo gravante sul datore di lavoro, obbligo che, seppure relativo ad annualità antecedenti al 30 giugno 1998, è sorto solo allorquando, disposta dall’amministrazione la riammissione in servizio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, la stessa Regione è stata chiamata ad ottemperare alle previsioni della successiva legge 16 giugno 1998 n. 191, pubblicata sulla G.U. 20 giugno 1998 n. 142, che, all’art. 2, comma 14, ha modificato il citato art. 6 aggiungendo, al comma 6, l’inciso «Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni»; oggetto della domanda principale, che solo mediatamente incide sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (domande queste ricomprese nell’ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti), è quindi un diritto connesso al rapporto di impiego che è sorto in un momento temporale successivo al 30 giugno 1998 (la citata legge n. 142 del 1998 è entrata in vigore solo una volta decorso il periodo di vacatiod alla pubblicazione sulla G.U. del 20 giugno 1998), diritto che, nella prospettazione della parte ricorrente, è stato leso dagli atti adottati e dai comportamenti tenuti dalla Regione in risposta all’istanza di ricostruzione della carriera del 6 aprile 1999; il giudice del rapporto, pertanto, sulla base del criterio discretivo fissato dall’art. 69 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 5421/2021 e Cass. S.U. n. 7305/2017), va individuato nel giudice ordinario e, nella specie, nel Tribunale di Avellino, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382 e 353 cod. proc. civ.; 3.1. va precisato al riguardo che il citato art. 353 cod. proc.civ., che impone la rimessione davanti al primo giudice qualora quest’ultimo, erroneamente, abbia negato la propria giurisdizione, è stato abrogato dall’art. 3, comma 26, lett. m), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 ma, ai sensi dell’art. 35 comma 4 dello stesso decreto, la nuova disciplina si applica alle sole impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023; 4. in via conclusiva deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di Avellino che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione; non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M.