CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1974 Avverso l'ordinanza resa 1'11 settembre 2023 dal GIP del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il GIP ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché tardiva in quanto proposta oltre il termine di decadenza ex art. 461 cod.proc.pen. e per l'effetto ha ordinato l'esecuzione del decreto penale. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: violazione di legge poiché il decreto penale di condanna era stato notificato il 30 giugno 2023 e il difensore aveva proposto opposizione il 7 luglio 2023 trasmettendola tramite PEC all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , come da ricevuta allegata al ricorso. Il ricorrente aggiunge inoltre che poiché in data 7 agosto 2023 il giudice dell'esecuzione ha disposto la correzione della data di nascita dell'imputato, il decreto penale di condanna corretto è stato nuovamente trasmesso in data 23 agosto 2023 e il 30 agosto ha riproposto e ritrasmesso l'opposizione. Rileva pertanto che erroneamente il giudice ha ritenuto che l'opposizione fosse stata proposta e comunicata tardivamente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dall'esame del fascicolo emerge che la notifica del decreto penale di condanna è stata eseguita il 30 giugno 2023;i1 provvedimento adottato dal GIP e impugnato dal ricorrente risulta in effetti apposto in calce ad un'opposizione che porta la data del 28 agosto 2023 e viene dichiarata inammissibile perché tardiva. Ma il ricorrente si duole che il 7 luglio 2023 e quindi tempestivamente era stato trasmesso un primo atto di opposizione, avente contenuto del tutto identico al secondo, ad eccezione della data. Dall'esame degli atti emerge che in effetti il 7 luglio è stato trasmesso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in via telematica al corretto indirizzo di posta elettronica del tribunale, con posta certificata, un atto di opposizione, cui risulta allegata la nomina, anche se il collegio non può verificare se la nomina allegata all'opposizione e trasmessa con la mail fosse munita di data certa e di firma autenticata e fosse stata sottoscritta dal difensore, con firma digitale, poiché nel fascicolo non si rinviene copia di questi allegati. Va tuttavia rilevato che l'opposizione è stata trasmessa tempestivamente, sicchè il provvedimento del GIP va annullato poiché tale causa di inammissibilità dell'opposizione non ricorre nel caso in esame, né sono state indicate altre cause di inammissibilità dell'opposizione. il decreto penale di condanna non può essere dichiarato esecutivo e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Messina che verificherà se il decreto di condanna era stato ritualmente opposto dal difensore munito di regolare nomina autenticata con la opposizione trasmessa tempestivamente o se sussistano altre cause di inammissibilità dell'opposizione non indicate nel provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Roma 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]