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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08043/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 — La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rideterminava le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto loro ascritto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., nelle misure indicate in dispositivo. 2 - Propone distinti ricorsi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Iovine, alla ritenuta colpevolezza del medesimo, alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; - Milone, alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi punita dall'art. 496 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - I ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

La Corte aveva infatti rilevato come nel corso di un controllo di polizia i due prevenuti avessero declinato le false, rispettive, generalità, così consumando proprio il delitto loro contestato (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658).

La Corte aveva inoltre escluso la ricorrenza, nei confronti del Milone, il solo ad avere dedotto la censura in tale sede (e di conseguenza il motivo di ricorso dedotto dallo Iovine è inammissibile), dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. e dell'ipotesi prevista dall'art. 5 cod. pen..

Altrettanto motivate erano le considerazioni del giudice d'appello sulla dosimetria della pena. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 — La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rideterminava le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto loro ascritto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., nelle misure indicate in dispositivo. 2 - Propone distinti ricorsi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Iovine, alla ritenuta colpevolezza del medesimo, alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; - Milone, alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi punita dall'art. 496 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - I ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte aveva infatti rilevato come nel corso di un controllo di polizia i due prevenuti avessero declinato le false, rispettive, generalità, così consumando proprio il delitto loro contestato (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658). La Corte aveva inoltre escluso la ricorrenza, nei confronti del Milone, il solo ad avere dedotto la censura in tale sede (e di conseguenza il motivo di ricorso dedotto dallo Iovine è inammissibile), dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. e dell'ipotesi prevista dall'art. 5 cod. pen.. Altrettanto motivate erano le considerazioni del giudice d'appello sulla dosimetria della pena. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
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