CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 1974
Cassazione n. 28073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 216 co. 1 n. 1 L. Fall.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e all'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata): a fronte del prelievo di oltre 230.000,00 dai conti della fallita, utilizzati per finanziare una società di persone riconducibile all'imputato, il ricorrente insiste nell'indicare mere circostanze di fatto, in tesi atte ad escludere il dolo, mentre dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello non risulta che il medesimo avesse svolto censure in ordine all'elemento soggettivo del reato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M