CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1951
Cassazione n. 22462/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1951 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito, non solo perché aspecifico nella sua formulazione (nell'ambito della quale si richiamano congiuntamente tutti i vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento in particolare alle lett. c) d) e), e in tal senso va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, co. 1 lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541- 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv, 251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01), ma anche perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (in ordine alla mancata acquisizione da parte del giudice di appello di una prova richiesta dalla difesa e ritenuta decisiva - nella specie l'omessa esibizione dell'oggetto del sequestro, pag. 4 e seg. dove si è chiarito come il ricorrente non ha contestato il possesso di tali beni utili allo scasso, non ha fornito giustificazione in ordine alla disponibilità degli stessi, attese le caratteristiche oggettive come ad esempio le sette chiavi passe par tout) della sentenza impugnata, dovendosi dunque ritenere il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, in assenza di qualsiasi travisamento del fatto (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha esplicitato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) le ragioni per cui non ha ritenuto decisiva l'ispezione di tali oggetti in sede di dibattimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024 Il Consigliere e