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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1970

Cassazione n. 27960/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1970 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 6692/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto inoltre che la doglianza espressa nell'unico motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen., stante l'irritualità e la nullità dell'escussione del teste nel processo dibattimentale per furto iscritto contro la coniuge [OSCURATO:PERSONA], è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1970 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 6692/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto inoltre che la doglianza espressa nell'unico motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.384 cod. pen., stante l'irritualità e la nullità dell'escussione del teste nel processo dibattimentale per furto iscritto contro la coniuge [OSCURATO:PERSONA], è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 27960/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris