CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto in forza della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Varese ha condannato alla pena della multa di euro 10000,00 [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Varese del 24 marzo 2016, notificatogli in pari data, in Varese iI3 febbraio 2017. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Risulta indimostrato se il ricorrente abbia adempiuto o meno all'ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale fin dal marzo del 2016. Risulta invece che il ricorrente fece rientro in Italia perché la compagna convivente era incinta di suo figlio, poi nato il 24 marzo 2017. Si è quindi in presenza di cause sopravvenute tali da giustificare la non espulsione ovvero il divieto di respingimento dello straniero. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dato atto che la difesa del ricorrente non ha prodotto alcun documento né ha addotto alcun elemento per suffragare la paventata non espellibilità dal territorio dello Stato. La difesa non ha poi dedotto alcun giustificato motivo quale scusante del mancato allontanamento, è sostanzialmente rimasta inerte e soltanto con il ricorso per cassazione, e quindi per la prima volta in sede di legittimità, ha prospettato situazioni di fatto non esposte nel grado di merito e per nulla suffragate, quale l'esistenza di un rapporto di convivenza in Italia con la donna che poi, nel marzo 2017, ha dato alla luce il loro figlio. La nascita del figlio, avvenuta il 24 marzo 2017, per quanto documentata con l'allegazione al ricorso dell'estratto dell'atto di nascita, non può dare giustificazione per comportamenti assunti ben prima, e certo non può darsi credito alla circostanza, neanche specificamente affermata, che il ricorrente si allontanò dal territorio dello Stato, così ottemperando all'ordine del Questore, e poi fece rientro in Italia poco prima che nascesse il figlio. 1 / / 3. Quanto dedotto soltanto con il ricorso per cassazione e non esposto al giudice di primo grado non può essere assunto preso in considerazione, e ciò al di là della idoneità o meno a contrastare la validità dei provvedimenti adottati dall'Autorità. Si tratta infatti di motivi genericamente articolati, in assenza dell'allegazione in ordine allo stato di convivenza in Italia al momento dell'ordine di allontanamento, e comunque proposti per la prima volta in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen