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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 24028/2023

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11/07/2023 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3821/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore generale e speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale e speciale di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – avverso la SENTENZAd ella CORTE d 'APPELLO MILANO n. 565/2022 depositata il18/02/2022.

Ad. 11/07/2023 R.g. n. 22392 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/07/2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che Francesco, Ilario e [OSCURATO:PERSONA], impugnano, con un unico, complesso, motivo, la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 565 del 1/02/2022; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., che propone ricorso incidentale: cui resistono i ricorrenti con ulteriore controricorso; la causa è stata fissata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di assicurare l’esame congiunto al ricorso R.g. n. 3821 del 2021, vertente tra le stesse partie rinviato a detta adunanza; i difensori dei ricorrenti e dell’[OSCURATO:PERSONA]. consortile a r.l. hanno depositato separate memorie; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; dalle memorie depositate risulta che i difensori delle parti, in data 07/06/2023 «hanno depositato richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate con conseguente dichiarazione di estinzione del processo, avendo le parti raggiunto direttamente tra di loro un accordo a definizione totale dell’intero contenzioso»; atteso il tenore di tale dichiarazione, deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di questa fase compensate e senza alcuna ulteriore statuizione in ordine al raddoppio del contributo unificato, in quanto non vi è alcuna dichiarazione di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione; p. q. m. dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/07/2023 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3821/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore generale e speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale e speciale di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – avverso la SENTENZAd ella CORTE d 'APPELLO MILANO n. 565/2022 depositata il18/02/2022. Ad. 11/07/2023 R.g. n. 22392 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/07/2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che Francesco, Ilario e [OSCURATO:PERSONA], impugnano, con un unico, complesso, motivo, la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 565 del 1/02/2022; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., che propone ricorso incidentale: cui resistono i ricorrenti con ulteriore controricorso; la causa è stata fissata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di assicurare l’esame congiunto al ricorso R.g. n. 3821 del 2021, vertente tra le stesse partie rinviato a detta adunanza; i difensori dei ricorrenti e dell’[OSCURATO:PERSONA]. consortile a r.l. hanno depositato separate memorie; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; dalle memorie depositate risulta che i difensori delle parti, in data 07/06/2023 «hanno depositato richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate con conseguente dichiarazione di estinzione del processo, avendo le parti raggiunto direttamente tra di loro un accordo a definizione totale dell’intero contenzioso»; atteso il tenore di tale dichiarazione, deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di questa fase compensate e senza alcuna ulteriore statuizione in ordine al raddoppio del contributo unificato, in quanto non vi è alcuna dichiarazione di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione; p. q. m. dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassaz
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