CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 1969
Cassazione n. 10407/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Augusta il 24/04/1969 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma N visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assistito dai suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato quelle di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà. Nei motivi a sostegno il ricorrente ha svolte, relativamente al diniego delle due ultime misure alternative, articolate censure di violazione di legge e vizio della motivazione. In data 21 ottobre 2021 Amara ha personalmente rinunciato al proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso medesimo, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01), nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2022 Il Consigliere estensore IL Pr si