Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35684/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 9559-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (o Giovannina), elettivamente domiciliate in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 4/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SPA; - intimate - avverso l'ordinanza n. 16314/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 09559 sez.

M3 - ud. 15-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito all'opposizione all'esecuzione proposta nei loro confronti dal creditore [OSCURATO:PERSONA]: opposizione dichiarata estinta, per negativa dichiarazione del terzo; il creditore ha proposto ricorso per Cassazione che questa Corte con ordinanza 16314/ 2019 ha dichiarato inammissibile. 2.- Le ricorrenti dichiarano di avere richiesto la distrazione delle spese a favore dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le avevano anticipate; per contro la Corte di Cassazione, con la citata decisione, ha omesso di disporle. 3.-11 ricorso mira ad ottenere la correzione dell'errore materiale.

Non si è costituita la parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Le parti avevano richiesto la distrazione delle spese a favore dei procuratori che dichiaravano di averle anticipate. 6.-La Corte di Cassazione nell'ordinanza 16314/ 2019 ha omesso tale pronuncia, e l'omissione è frutto di evidente errore materiale, soggetto a correzione.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 16314/ 2019 nel senso che le spese di lite , come liquidate nella detta ordinanza, vanno distratte a favore dei procuratori costituiti che le hanno anticipate.

Roma 15 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] t p , [OSCURATO:PERSONA] oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 9559-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (o Giovannina), elettivamente domiciliate in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 4/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SPA; - intimate - avverso l'ordinanza n. 16314/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09559 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito all'opposizione all'esecuzione proposta nei loro confronti dal creditore [OSCURATO:PERSONA]: opposizione dichiarata estinta, per negativa dichiarazione del terzo; il creditore ha proposto ricorso per Cassazione che questa Corte con ordinanza 16314/ 2019 ha dichiarato inammissibile. 2.- Le ricorrenti dichiarano di avere richiesto la distrazione delle spese a favore dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le avevano anticipate; per contro la Corte di Cassazione, con la citata decisione, ha omesso di disporle. 3.-11 ricorso mira ad ottenere la correzione dell'errore materiale. Non si è costituita la parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Le parti avevano richiesto la distrazione delle spese a favore dei procuratori che dichiaravano di averle anticipate. 6.-La Corte di Cassazione nell'ordinanza 16314/ 2019 ha omesso tale pronuncia, e l'omissione è frutto di evidente errore materiale, soggetto a correzione. P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 16314/ 2019 nel senso che le spese di lite , come liquidate nella detta ordinanza, vanno distratte a favore dei procuratori costituiti che le hanno anticipate. Roma 15 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] t p , [OSCURATO:PERSONA] oggi
Sentenza Cassazione n. 35684/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris