CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1988
Cassazione n. 03638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRO' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 08/03/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1991 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 27 gennaio 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 28 giugno 2019, affermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 633-639-bis cod.pen.. Rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 54 cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato come i ricorrenti non avessero dato prova di versare in uno stato di assoluta indigenza e che tanto avrebbe potuto giustificare una occupazione protrattasi per ben quattro anni, circostanza dimostrativa della pervicacia dei ricorrenti e della particolare intensità del dolo che hanno condotto la Corte a negare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con congrua motivazione alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con consequenziale manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso}• Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Pre