CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 agosto 1983
Cassazione n. 40297/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso in ordine alla richiesta di riesame, che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 21/11/2022, in relazione alle contestazioni: - ex art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma cod. pen. [fatto associativo contestato al capo 1) e concretizzatosi nell'aver puntualmente eseguito tutte le disposizioni, di volta in volta occorrenti al consolidamento del sodalizio e della sua operatività, in particolare intervenendo per dirimere il contrasto insorto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato autorizzato da [OSCURATO:PERSONA] cl. 76, nonché compiendo reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti]; - ex artt. 73, comma 4, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1 cod. pen. [fatti ascritti ai capi 79) e 81) e rispettivamente concretizzatisi nell'aver acquistato, per la successiva rivendita, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] - senza però corrispondere il prezzo di euro 2.500,00 al chilogrammo - dieci chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre che nell'aver venduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dieci chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, al prezzo di euro 1.800,00 al chilogrammo, a [OSCURATO:PERSONA], che l'acquistava per la successiva rivendita]. 1.1. Secondo la ricostruzione operata - a livello indiziario - nell'ordinanza genetica e stando alle valutazioni sussunte nell'impugnato provvedimento del Tribunale del riesame, trattasi quindi di un soggetto indagato per la partecipazione ad una associazione mafiosa, nonché per la vendita di dieci chilogrammi di marijuana (capo 79) e per un'altra vendita, avente ancora ad oggetto un quantitativo di marijuana pari a dieci chilogrammi (capo 81). Il ricorrente, peraltro, ha in passato già riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Secondo il costrutto accusatorio, egli farebbe attualmente parte del gruppo cd. degli "scissionisti", unitamente a [OSCURATO:PERSONA] classe '76; tale fazione - all'epoca dei fatti - era in posizione di contrapposizione, rispetto al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] cl. '83. La contrapposizione fra i due schieramenti si è concretizzata, fra l'altro, nell'incendio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], ad opera della fazione degli scissionisti. Stando a quanto sussunto nell'ordinanza genetica, la diatriba aveva originariamente una matrice personale ed era insorta fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tale dissidio sarebbe scaturito da una relazione fedifraga, intercorsa fra il primo e la cognata di Barrese); il contrasto sarebbe gradualmente degenerato, finendo per riverberarsi, in modo anche rilevante, sugli equilibri interni alle varie articolazioni territoriali della cosca unitaria. Stando al contenuto dell'ordinanza impugnata, dunque, le modalità di risoluzione delle divergenze, soprattutto quanto alla pretesa di risarcimento del danno subito da Stilo in conseguenza dell'incendio della propria autovettura, stanno a dimostrare - in maniera plastica - l'organicità del ricorrente all'associazione: le "trattative" finalizzate alla ricomposizione dei dissidi coinvolgono direttamente, infatti, i capi clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche le circostanze dell'acquisto non pagato dello stupefacente dimostrano, attenendosi ancora alla ricostruzione operata dai Giudici di merito, l'intraneità del soggetto all'associazione; ciò in ragione del fatto che emerge palese la preoccupazione degli altri associati, circa il fatto che un eventuale mancato pagamento potesse compromettere i rapporti con altre organizzazioni. 1.2. Il Tribunale, in definitiva, ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestata al capo 79), confermando - quanto al resto - la misura adottata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata la illogicità della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 292 e 546 cod. proc. pen., contestandosi la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il compendio indiziario è inesistente, con riferimento all'individuazione del contributo causalmente efficiente ascrivibile al Bellocco. Trattasi di soggetto già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per cui il tema di prova avrebbe dovuto concernere l'ultrattività della sua partecipazione alla cosca. E quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione - in epoca successiva, rispetto a quella coperta dal giudicato - l'ordinanza impugnata evidenzia solo come il ricorrente avesse rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], desumendosi la circostanza dai fatti sussunti nei capi 79) e 81), nonché dal narrato dei collaboratori di giustizia. Tra questi ultimi: - Albanese riferisce episodi restati sforniti di riscontri individualizzanti; - Tirintino afferma come il ricorrente sia dedito all'uso di stupefacenti; - Cacciola afferma come la dipendenza dalle sostanze stupefacenti abbia progressivamente posto il ricorrente ai margini della consorteria. I collaboratori, in sostanza, convergono esclusivamente quanto al profilo inerente al consumo di sostanza stupefacente, da parte di Bellocco, oltre che sulla ( scarsa fiducia nei suoi confronti, da parte dei presunti sodali. Il primo profilo di illogicità si anniderebbe, dunque, nel non aver rilevato come le deposizioni dei collaboratori di giustizia siano confermative esclusivamente dell'abitudine di Bellocco di far uso di stupefacenti, nulla potendo essi riferire, in ordine all'intraneità di questi alla cosca. Manca la prova dell'attualità del contributo del ricorrente alle attività tipiche del sodalizio, atteso che impropriamente il Tribunale del riesame richiama l'intervento del Bellocco, nella composizione del contrasto insorto fra Barrese e Stilo (fatto in relazione al quale il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza della necessaria gravità indiziaria). Il ricorrente, infatti, ha agito a titolo puramente individuale, per un interesse proprio rappresentato dall'amicizia che lo legava a Barrese: [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto al solo fine di impedire che il suo amico Barrese dovesse risarcire Stilo, protetto dalla cosca, per l'incendio dell'autovettura. L'intervento, pertanto, non può essere qualificato come fattore indicativo della partecipazione del soggetto all'ipotizzata compagine criminale. Errato è il richiamo ai fatti contestati sub 79) e sub 81), quali indici della partecipazione dell'indagato alla associazione mafiosa. Il capo 81) è stato, sin dall'origine, ritenuto non aggravato dalla modalità mafiosa, mentre tale aggravante è stata esclusa, in relazione al capo 79), proprio ad opera del Tribunale del riesame. Ad ogni modo, il Bellocco avrebbe disatteso il pagamento di una fornitura di sostanza stupefacente a esponenti di clan amici; in tal modo, sicuramente, non avrebbe rispettato gli accordi vigenti, all'interno della compagine di pretesa appartenenza, finendo inevitabilmente per creare difficoltà a quest'ultima. L'acquisto di stupefacente è avvenuto, peraltro, secondo modalità opposte rispetto a quelle volute dal clan e il Bellocco agisce in perfetta autonomia. I reati relativi agli stupefacenti, quindi, non presentano attinenza alcuna con il contesto associativo. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata la illogicità della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 292 e 546 cod. proc. pen., con riferimento ai capi 79) e 81). La gravità indiziaria viene desunta, in tal caso, dal contenuto di una serie di conversazioni telefoniche intercettate, inerenti ad una partita di droga acquistata e, presumibilmente, non pagata dall'odierno ricorrente; tale sostanza stupefacente, in seguito, sarebbe stata nuovamente immessa sul mercato dei consumatori, ma ad un prezzo notevolmente inferiore, rispetto a quello corrente. La difesa, quanto all'interpretazione delle conversazioni oggetto di captazione, contesta la ritenuta possibilità di attribuire proprio al ricorrente i dialoghi intercettati, non potendo tale collegamento essere ricavato dal generico riferimento al nome di battesimo del dialogante.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Tanto chiarito, al solo fine di delimitare il perimetro valutativo demandato a questo Collegio, può passarsi all'analisi specifica dei singoli motivi di ricorso, 3. Il primo motivo è inammissibile. Il provvedimento impugnato argomenta in maniera lineare ed esaustiva, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; questi, sebbene ormai facente parte della fazione "scissionista", riconosce di far parte della più ampia cosca unitaria, tanto da accettare la decisione del capo della stessa. In stretta correlazione logica con tale dato, gli altri associati lo riconoscono quale partecipe all'associazione mafiosa, tanto da attivarsi dopo il furto dello stupefacente. 3.1. Essendo allora noto il contenuto del compito riservato al giudice del merito, non vi è chi non rilevi come la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non possa risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo, dovendosi essa realizzare, al contrario, attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. Un. n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv 215828 per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libettate. Infatti, considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Sez. Un., 08/07/1994, Buffa, rv. 198212), deve sottolinearsi che - dal punto di vista strutturale - la motivazione della decisione del Tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. 3.2. La prospettazione difensiva pare tesa, invece, a rivalutare al ribasso gli elementi - collocabili in epoca successiva alla condanna riportata dall'indagato per fatti di analoga natura - che risultano analizzati nel provvedimento impugnato, così giungendo anche a dequotare il riferimento alle condanne già in passato riportate dall'indagato. Occorre allora ricordare il costante insegnamento di questa Corte, a mente della quale, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la gravità indiziaria postulata per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale - in sede cautelare - può legittimamente essere ricavata dall'esistenza di precedente condanne a carico del medesimo soggetto, nonché dalla valorizzazione del ruolo assunto, dal soggetto medesimo, all'interno della societas sceleris, valutati unitamente agli ulteriori elementi di valutazione e conoscenza emersi. Il tutto può quindi, saldandosi in una valutazione di carattere non atomistico e parcellizzato, bensì globale in ordine alle attività delinquenziali dipanatesi nel tempo, suffragare la tesi accusatoria, circa la perdurante organicità del soggetto all'organizzazione, con riferimento al periodo successivo rispetto a quello cui è riferita la condanna (il principio di diritto si trova enunciato in Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221; si potranno vedere anche Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586). 3.3. Svolte tali premesse di carattere metodologico, si può sottolineare come il percorso logico e deduttivo seguito dal Tribunale del riesame risulti - ad onta delle obiezioni sussunte nell'atto di impugnazione - del tutto ineccepibile. I Giudici del merito, infatti, hanno anzitutto evidenziato come si tratti di soggetto già condannato per violazione del medesimo modello legale, per esser stato organico al clan Bellocco (fatti di natura associativa consumati in Rosarno, fino al novembre del 2004), oltre che pregiudicato per ulteriori reati. Sono state poi evidenziate le concordi e puntuali dichiarazioni rese - a carico di [OSCURATO:PERSONA] - dai seguenti collaboratori di giustizia: - [OSCURATO:PERSONA] (questi ricorda il ricorrente quale autore di diverse rapine, risalenti all'inizio degli anni 2000; rammenta di esser stato da questi interessato alla costruzione di un bunker, destinato ad ospitare l'allora latitante [OSCURATO:PERSONA], con il cui figlio Giuseppe il ricorrente era successivamente entrato in conflitto; lo descrive come soggetto particolarmente pericoloso e versato al compimento di azioni violente); - [OSCURATO:PERSONA] (questi descrive [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto organico all'organizzazione e vicino ai figli di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo trattarsi di persona poco stimata, in quanto dedita al consumo di sostanza stupefacente, nonché adusa al compimento di rapine ed estorsioni. - [OSCURATO:PERSONA] (questi delinea la figura del ricorrente quale soggetto organico al sodalizio mafioso, venutosi a trovare in situazione di conflitto con [OSCURATO:PERSONA], oltre che dedito al consumo di droga e - proprio per tale ragione - ritenuto scarsamente affidabile). Tali elementi di valutazione sono stati ritenuti, da parte del Tribunale del riesame, in grado di saldarsi alla perfezione sia tra loro, sia con il contenuto delle intercettazioni. Particolare rilievo è stato come detto attribuito - nell'ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato - alla condotta serbata dall'attuale ricorrente, nella fase della ricomposizione fra le fazioni venutesi a creare, all'indomani dell'incendio dell'autovettura di Stilo. [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, veniva individuato quale soggetto di riferimento, del gruppo al quale appartenevano gli esecutori materiali di tale fatto, definiti - proprio nelle conversazioni captate - gli "scissionisti", con chiara evocazione di analoghe vicende accadute in territorio partenopeo. La linea argomentativa seguita dal Tribunale del riesame - per concludere - appare analitica e coerente, oltre che perfettamente in linea con i sopra richiamati insegnamenti nomofilattici; il tutto combacia alla perfezione, nel comporre un provvedimento destinato a rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Quanto alle obiezioni della difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, oggetto delle deduzioni formulate con il secondo motivo di ricorso, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994). 4.1. Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una lettura alternativa delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 4.2. Viene contestata, infine, la ritenuta attribuibílità, all'odierno ricorrente, dei riferimenti di tipo soggettivo, contenuti nelle conversazioni oggetto di captazione. Ora, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito come - in punto di identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate - risulti pienamente legittima l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i quali asseriscano di aver riconosciuto le voci di taluni soggetti impegnati nei dialoghi; parimenti consentita è l'adozione di qualsivoglia ulteriore criterio interpretativo, nonché di qualsiasi altra circostanza o elemento, che siano reputati atti a suffragare detto riconoscimento. Incombe sulla parte che contesti tale identificazione, invece, l'onere di colmare la relativa obiezione con un concreto substrato contenutistico, allegando elementi oggettivi sintomatici in senso contrario e idonei a condurre a difformi lumi (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 - 01; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02). Nel caso di specie, però, la difesa non riesce a oltrepassare la soglia della mera critica confutativa, arrestandosi allo stadio della asserzione priva di qualsivoglia supporto realmente evocativo. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r