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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03074/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sulla recidiva e sul bilanciamento tra circostanze non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati i profili di censura sollevati con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sulla recidiva e sul bilanciamento tra circostanze non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati i profili di censura sollevati con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/
Sentenza Cassazione n. 03074/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris