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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23770/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12643/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nat a a Collecchio (PR) il 06.2.1956 e residente i n [OSCURATO:PERSONA] (PR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 811 (C.F.: SVAFNC56846C852A P.lva: 02421590346),titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso,come da mandato in calce al ricorso, dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C .

F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) de l Foro di Bologna e domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'Avv . [OSCURATO:PERSONA], Studio legale associatoSRS (C .

F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Avvisi accertamento maggiori redditi all’esito di indagini finanziarie su conti correnti bancari Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1210/2020 emessa dalla CTR dell’ [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Parma avverso due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate, all’esito dell’esperimento di indagini finanziarie sui suoi conti correnti, relativo all’anno di imposta 2010 e dopo aver determinato induttivamente il reddito ed il valore della produzione netta, le aveva contestato maggiori redditi per gli esercizi di imposta 2009 e 2010.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso quanto al 2010, esonerando la ricorrente dal pagamento delle sanzioni, e lo rigettava quanto al 2009.

3. Sugli appelli principali della contribuente (poi riuniti) ed incidentale dell’Agenzia delle Entrate (avuto riguardo all’esonero dalle sanzioni), la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava i primi ed accoglieva il secondo, evidenziando che la Savi non aveva chiarito e documentato i movimenti bancari giustificandoli in modo appropriato e che l’esonero dalle sanzioni era da ritenersi illegittimo in assenza delle condizioni previste dagli artt. 8 d.lgs. n. 546/1992, 6 d.lgs. n. 472/1997 e 10, co. 3, l. n. 212/2000.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, dPR n. 600/1973, 56 dPR n. 633/1972 e 32, comma 1, n. 2), dPR n. 600/1973, per non aver la CTR considerato che, pur sussistendo, in tema di accertamenti fondati su indagini bancari, una inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, a fronte della produzione documentale e delle spiegazioni da quest’ultimo fornite, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali la documentazione prodotta non fosse idonea a vincere la presunzione legale a suo favore.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Rappresenta un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rett amente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.

Invero, a ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie che è preclusa nella presente sede di legittimità.

1.2. In ogni caso, anche a voler prescindere dalla rubrica del motivo di gravame, va ricordato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente si limita ad affermare di aver provveduto a depositare, con riferimento alle operazioni extraconto, la documentazione richiesta (cfr. pag. 9 del ricorso; v. altresì pag. 11, in cui si sostiene in modo apodittico e generico che “illegittimamente l’avviso di accertamento non da conto delle ragioni per cui la documentazione a più riprese prodotta dalla ricorrente non sarebbe idonea a vincere la presunzione”), senza neppure esplicitare di quali documenti si tratti e in che termini fornirebbero la giustificazione delle dette operazioni.

A tal riguardo, va ricordato che, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili (i.e., l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili), cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020).

Si tratta di una presunzione legale di carattere relativo, in quanto è ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente, al quale resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado.

Sempre con riferimento alle operazioni extraconto, laricorrente sostiene di aver contestato la circostanza che le stesse fossero state sempre considerate sia quali versamenti che quali prelievi, in tal guisa operando una duplicazione, ma sul punto l’Ufficio, prima, e la CTR, poi, hanno fornito una giustificazione del tutto logica secondo cui, nelle fattispecie in esame, si verificavano il versamento dell’assegno ed il contestuale prelevamento in contanti, per lo stesso importo, effettuati presso il medesimo istituto.

1.3. Da ultimo, anche a voler ritenere che il difetto motivazionale sia stato ascritto, anziché alla sentenza qui impugnata, agli avvisi di accertamento (sul punto, invero, la confusione di piani è frequente), la ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, avrebbe omesso di trascrivere gli stessi, in tal modo precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la censura.

2. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12643/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nat a a Collecchio (PR) il 06.2.1956 e residente i n [OSCURATO:PERSONA] (PR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 811 (C.F.: SVAFNC56846C852A P.lva: 02421590346),titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso,come da mandato in calce al ricorso, dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) de l Foro di Bologna e domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'Avv . [OSCURATO:PERSONA], Studio legale associatoSRS (C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Avvisi accertamento maggiori redditi all’esito di indagini finanziarie su conti correnti bancari Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1210/2020 emessa dalla CTR dell’ [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Parma avverso due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate, all’esito dell’esperimento di indagini finanziarie sui suoi conti correnti, relativo all’anno di imposta 2010 e dopo aver determinato induttivamente il reddito ed il valore della produzione netta, le aveva contestato maggiori redditi per gli esercizi di imposta 2009 e 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso quanto al 2010, esonerando la ricorrente dal pagamento delle sanzioni, e lo rigettava quanto al 2009. 3. Sugli appelli principali della contribuente (poi riuniti) ed incidentale dell’Agenzia delle Entrate (avuto riguardo all’esonero dalle sanzioni), la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava i primi ed accoglieva il secondo, evidenziando che la Savi non aveva chiarito e documentato i movimenti bancari giustificandoli in modo appropriato e che l’esonero dalle sanzioni era da ritenersi illegittimo in assenza delle condizioni previste dagli artt. 8 d.lgs. n. 546/1992, 6 d.lgs. n. 472/1997 e 10, co. 3, l. n. 212/2000. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, dPR n. 600/1973, 56 dPR n. 633/1972 e 32, comma 1, n. 2), dPR n. 600/1973, per non aver la CTR considerato che, pur sussistendo, in tema di accertamenti fondati su indagini bancari, una inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, a fronte della produzione documentale e delle spiegazioni da quest’ultimo fornite, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali la documentazione prodotta non fosse idonea a vincere la presunzione legale a suo favore. 1.1. Il motivo è inammissibile. Rappresenta un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rett amente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. Invero, a ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie che è preclusa nella presente sede di legittimità. 1.2. In ogni caso, anche a voler prescindere dalla rubrica del motivo di gravame, va ricordato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente si limita ad affermare di aver provveduto a depositare, con riferimento alle operazioni extraconto, la documentazione richiesta (cfr. pag. 9 del ricorso; v. altresì pag. 11, in cui si sostiene in modo apodittico e generico che “illegittimamente l’avviso di accertamento non da conto delle ragioni per cui la documentazione a più riprese prodotta dalla ricorrente non sarebbe idonea a vincere la presunzione”), senza neppure esplicitare di quali documenti si tratti e in che termini fornirebbero la giustificazione delle dette operazioni. A tal riguardo, va ricordato che, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili (i.e., l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili), cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018; conf. Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020). Si tratta di una presunzione legale di carattere relativo, in quanto è ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente, al quale resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado. Sempre con riferimento alle operazioni extraconto, laricorrente sostiene di aver contestato la circostanza che le stesse fossero state sempre considerate sia quali versamenti che quali prelievi, in tal guisa operando una duplicazione, ma sul punto l’Ufficio, prima, e la CTR, poi, hanno fornito una giustificazione del tutto logica secondo cui, nelle fattispecie in esame, si verificavano il versamento dell’assegno ed il contestuale prelevamento in contanti, per lo stesso importo, effettuati presso il medesimo istituto. 1.3. Da ultimo, anche a voler ritenere che il difetto motivazionale sia stato ascritto, anziché alla sentenza qui impugnata, agli avvisi di accertamento (sul punto, invero, la confusione di piani è frequente), la ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, avrebbe omesso di trascrivere gli stessi, in tal modo precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la censura. 2. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ri
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