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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43131/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996 (indirizzamento a intermediario creditizio non abilitato).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: erronea applicazione dell'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996; difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso non è inammissibile, quantomeno in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; va pertanto rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato: fatto commesso in data antecedente al 3 ottobre 2012; termine prescrizionale maturato il 3 aprile 2020.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996 (indirizzamento a intermediario creditizio non abilitato). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: erronea applicazione dell'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996; difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso non è inammissibile, quantomeno in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; va pertanto rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato: fatto commesso in data antecedente al 3 ottobre 2012; termine prescrizionale maturato il 3 aprile 2020. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 43131/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris