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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 38122/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 3/05/2021 del P.M. presso il Tribunale di Varese sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Varese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il P.M., investito della richiesta di restituzione delle cose sequestrate a fini probatori, aveva disposto il mantenimento del vincolo, rimettendo al Giudice civile la decisione sulla controversia in ordine alla proprietà delle cose in sequestro.

Ha esposto il ricorrente che la richiesta era stata presentata al Tribunale di Varese, essendo stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio; che il Tribunale aveva trasmesso la richiesta al P.m., in quanto il relativo fascicolo era materialmente ancora nella disponibilità di quell'ufficio; che il P.m. aveva quindi adottato il provvedimento impugnato.

2. Deduce il ricorrente con unico motivo la violazione di norme processuali, con conseguente abnormità del decreto emesso dal P.M., in quanto emesso in contrasto con la disposizione che riserva al giudice la decisione sulla restituzione delle cose sequestrate a fini di prova, dopo la conclusione delle indagini; il P.m. che aveva ricevuto l'istanza avrebbe, al più, potuto esprimere il proprio parere, ma senza assumere alcuna decisione in quanto, così operando, ha violato le prerogative del Giudice, cui la legge riserva in generale la competenza per decidere sulle istanze di restituzione delle cose sequestrate (salvo che per la fase delle indagini preliminari), esorbitando così dai poteri attribuiti dalla legge anche in relazione al contenuto del provvedimento emesso (in quanto la facoltà di mantenere il sequestro, rimettendo la questione sulla titolarità del bene sequestrato al giudice civile, è anch'essa riservata dalla disposizione dell'art. 263 cod. proc. pen. al giudice, non essendo prevista tale possibilità nella fase delle indagini preliminari). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va innanzi tutto chiarito che il vizio di abnormità degli atti processuali, un tempo radicalmente escluso per gli atti emessi dal P.m. in quanto atti di parte che non hanno specifico contenuto giurisdizionale (Sez.

Unite, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598), è stato invece ravvisato dalla più recente giurisprudenza della Corte nelle ipotesi in cui l'atto adottato dal P.M. sia in grado di assumere carattere decisorio e si caratterizzi per l'ingerenza nell'ambito delle attribuzioni del Giudice («non è, infatti, escluso che un atto del PM possa essere ritenuto abnorme ma ciò accade quando esso invada la sfera di competenza propria del giudice e, vale aggiungere, quando il contenuto dell'atto abbia una portata immediatamente decisoria e incidente sulla posizione soggettiva delle parti processuali»: Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Berlusconi, Rv. 271195).

Quanto alle caratteristiche dell'atto affetto da abnormità, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (per tutte valga il fondamentale arresto delle Sezioni unite n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) la nozione di abnormità del provvedimento ricorribile in sede di legittimità, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, discende o dalla singolarità e stranezza del contenuto del provvedimento, che risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero (pur se il provvedimento risulti in astratto manifestazione di legittimo potere) dalla collocazione dell'atto al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo, si è affermato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

Pur se non risultano precedenti decisioni sulla fattispecie in esame, risultano utili al fine della risoluzione della questione le affermazioni della giurisprudenza di legittimità (espresse con plurime decisioni in senso conforme: tra le più recenti, Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698; Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 2013, Torroni, Rv. 254710; Sez. 5, n. 37293 del 05/07/2010, Acciari, Rv. 248639) in tema di abnormità del provvedimento adottato del P.m. che, in luogo di esprimere il parere sulla richiesta dell'interessato di revoca del sequestro preventivo, come previsto dall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., decida con autonomo provvedimento sull'istanza.

Con quegli arresti si è messo in rilievo che tale provvedimento, in quanto estraneo alla sfera di attribuzioni del P.m., si connota per questa ragione in termini di abnormità.

Anche nella situazione processuale in cui è intervenuto il provvedimento oggi impugnato, il P.M. esorbitando dalla sfera di attribuzioni assegnate dall'art. 263 cod. proc. pen. (essendo pacifico che le indagini si erano concluse, tanto da essere stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio), ha emesso un provvedimento sulla richiesta di restituzione del veicolo ancora sottoposto a sequestro probatorio (che era stata correttamente presentata dalla parte al Giudice competente per il dibattimento il quale, ritenendo di non poter decidere in assenza della materiale disponibilità degli atti del fascicolo processuale, non ancora trasmesso, inviava la richiesta al P.M.) mentre la competenza ad emettere il provvedimento era certamente del Giudice (e, in particolare, del giudice per le indagini preliminari, in ragione della peculiare situazione riguardante la proposizione dell'istanza dopo l' emissione del decreto di citazione a giudizio e prima che il fascicolo per il dibattimento fosse stato trasmesso al giudice competente per il giudizio: Sez. 3, n. 30702 del 09/05/2019, Brittoli, Rv. 276699).

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il provvedimento con cui il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro probatorio deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi direttamente al Tribunale di Varese, ufficio del giudice per le indagini preliminari, perché proceda alla valutazione in merito all'istanza di revoca proposta dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendosi la trasmissione degli atti all'ufficio G.i.p. del Tribunale di Varese, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] stenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 3/05/2021 del P.M. presso il Tribunale di Varese sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Varese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il P.M., investito della richiesta di restituzione delle cose sequestrate a fini probatori, aveva disposto il mantenimento del vincolo, rimettendo al Giudice civile la decisione sulla controversia in ordine alla proprietà delle cose in sequestro. Ha esposto il ricorrente che la richiesta era stata presentata al Tribunale di Varese, essendo stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio; che il Tribunale aveva trasmesso la richiesta al P.m., in quanto il relativo fascicolo era materialmente ancora nella disponibilità di quell'ufficio; che il P.m. aveva quindi adottato il provvedimento impugnato. 2. Deduce il ricorrente con unico motivo la violazione di norme processuali, con conseguente abnormità del decreto emesso dal P.M., in quanto emesso in contrasto con la disposizione che riserva al giudice la decisione sulla restituzione delle cose sequestrate a fini di prova, dopo la conclusione delle indagini; il P.m. che aveva ricevuto l'istanza avrebbe, al più, potuto esprimere il proprio parere, ma senza assumere alcuna decisione in quanto, così operando, ha violato le prerogative del Giudice, cui la legge riserva in generale la competenza per decidere sulle istanze di restituzione delle cose sequestrate (salvo che per la fase delle indagini preliminari), esorbitando così dai poteri attribuiti dalla legge anche in relazione al contenuto del provvedimento emesso (in quanto la facoltà di mantenere il sequestro, rimettendo la questione sulla titolarità del bene sequestrato al giudice civile, è anch'essa riservata dalla disposizione dell'art. 263 cod. proc. pen. al giudice, non essendo prevista tale possibilità nella fase delle indagini preliminari). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va innanzi tutto chiarito che il vizio di abnormità degli atti processuali, un tempo radicalmente escluso per gli atti emessi dal P.m. in quanto atti di parte che non hanno specifico contenuto giurisdizionale (Sez. Unite, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598), è stato invece ravvisato dalla più recente giurisprudenza della Corte nelle ipotesi in cui l'atto adottato dal P.M. sia in grado di assumere carattere decisorio e si caratterizzi per l'ingerenza nell'ambito delle attribuzioni del Giudice («non è, infatti, escluso che un atto del PM possa essere ritenuto abnorme ma ciò accade quando esso invada la sfera di competenza propria del giudice e, vale aggiungere, quando il contenuto dell'atto abbia una portata immediatamente decisoria e incidente sulla posizione soggettiva delle parti processuali»: Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Berlusconi, Rv. 271195). Quanto alle caratteristiche dell'atto affetto da abnormità, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (per tutte valga il fondamentale arresto delle Sezioni unite n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) la nozione di abnormità del provvedimento ricorribile in sede di legittimità, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, discende o dalla singolarità e stranezza del contenuto del provvedimento, che risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero (pur se il provvedimento risulti in astratto manifestazione di legittimo potere) dalla collocazione dell'atto al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è affermato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Pur se non risultano precedenti decisioni sulla fattispecie in esame, risultano utili al fine della risoluzione della questione le affermazioni della giurisprudenza di legittimità (espresse con plurime decisioni in senso conforme: tra le più recenti, Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698; Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 2013, Torroni, Rv. 254710; Sez. 5, n. 37293 del 05/07/2010, Acciari, Rv. 248639) in tema di abnormità del provvedimento adottato del P.m. che, in luogo di esprimere il parere sulla richiesta dell'interessato di revoca del sequestro preventivo, come previsto dall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., decida con autonomo provvedimento sull'istanza. Con quegli arresti si è messo in rilievo che tale provvedimento, in quanto estraneo alla sfera di attribuzioni del P.m., si connota per questa ragione in termini di abnormità. Anche nella situazione processuale in cui è intervenuto il provvedimento oggi impugnato, il P.M. esorbitando dalla sfera di attribuzioni assegnate dall'art. 263 cod. proc. pen. (essendo pacifico che le indagini si erano concluse, tanto da essere stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio), ha emesso un provvedimento sulla richiesta di restituzione del veicolo ancora sottoposto a sequestro probatorio (che era stata correttamente presentata dalla parte al Giudice competente per il dibattimento il quale, ritenendo di non poter decidere in assenza della materiale disponibilità degli atti del fascicolo processuale, non ancora trasmesso, inviava la richiesta al P.M.) mentre la competenza ad emettere il provvedimento era certamente del Giudice (e, in particolare, del giudice per le indagini preliminari, in ragione della peculiare situazione riguardante la proposizione dell'istanza dopo l' emissione del decreto di citazione a giudizio e prima che il fascicolo per il dibattimento fosse stato trasmesso al giudice competente per il giudizio: Sez. 3, n. 30702 del 09/05/2019, Brittoli, Rv. 276699). 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il provvedimento con cui il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro probatorio deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi direttamente al Tribunale di Varese, ufficio del giudice per le indagini preliminari, perché proceda alla valutazione in merito all'istanza di revoca proposta dal ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendosi la trasmissione degli atti all'ufficio G.i.p. del Tribunale di Varese, per l'ulteriore corso. Così deciso il 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] stenso
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